Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39150 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, veniva applicata, nei confronti di NOME COGNOME, la pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c od. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. c) , 2bis e 2sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, pena condizionalmente sospesa nonché disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Ricorre per cassazione, a mezzo dei suoi difensori, l’imputato, affidando l’impugnazione a quattro motivi e chiedendo l’annullamento della sentenza gravata con esclusivo riferimento alla sanzione amministrativa accessoria applicata:
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 222 cod. strada, deducendo che tale disposizione prevede la revoca della patente solo in caso di incidente che abbia comportato il decesso ovvero lesioni gravi o gravissime di una delle persone coinvolte.
2.2. Con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione sul punto, sostenendo che le parti avevano concordato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e che, quando il giudice decide di disporre ex officio una sanzione più grave, ha un onere di motivazione cd. ‘rafforzata’ ;
2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione del principio di proporzionalità e uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 2019;
2.4. Con il quarto motivo, deduce violazione di legge con riferimento, in particolare, all’art. 222 cod. strada alla luce della sentenza della Corte costituzionale sopra citata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il primo ed il quarto motivo di ricorso, i quali possono essere congiuntamente trattati, sono manifestamente infondati in ragione dell’equivoco di fondo nel quale incorre il ricorrente facendo riferimento all’art. 222 c od. strada anziché all’art. 186 medesimo codice , contestato nell’editto accusatorio e posto a fondamento dalle parti nel richiedere l’applicazione di una pena concordata e dal giudice nell’applicare la pena richiesta nonché nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Tra le due disposizioni di legge sussiste assoluta autonomia, come ritiene la giurisprudenza di legittimità, secondo cui ‘ È manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell’ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all’art. 222 cod. strada, e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti ‘ (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Rv. 280951, in massima).
Alla stregua dei principi enunciati nella sopra citata sentenza risulta, indipendentemente da ogni altra considerazione, manifestamente infondata è anche la doglianza affidata al terzo motivo di ricorso.
Quanto al secondo motivo di ricorso, infine, costituisce ius receptum che ‘ In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non app osta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti’ (Sez. 4, Sentenza n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426).
Ne consegue che alcun obbligo di motivazione ‘rafforzata’ sussisteva. Tanto si rileva, peraltro, per mera completezza, essendo già sufficiente, ai fini della reiezione del motivo per manifesta infondatezza, ribadire come in tema di guida in stato di ebbrezza la revoca della patente di guida è prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME