Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida;
RITENUTO IN FATTO IE IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle. parti, il G.I.P. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOME la pena di anni uno di reclusione e la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all’ad. 589 bis cod. pen..
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell’ad. 222 C.d.S. e vizio di motivazione.
Li t A Si deduce che il G.I.P. non Mindicato le ragioni della statuizione concernente la revoca della patente di guida, nonostante la Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale parziale dell’ad. 22 C.d.S. abbia eliminato ogni automatismo sanzionatorio, consentendo di prevedere anche l’applicazione della sola sospensione della patente di guida.
3. Il ricorso è fondato.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’ad. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni per sonali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’ad. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589 bis e 590 bis cod. pen.».
In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
Ebbene, la sentenza impugnata è priva di motivazione sulle ragioni della disposta revoca della patente di guida.
Non vedendosi in ipotesi di reato aggravata dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, la sentenza impugnata va annullata,
limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma, ufficio del G.I.P., in diversa composizione fisica; rimane in piedi il patto – intercorso tra le parti e convalidato dal giudice – al quale evidentemente estranea l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma, in diversa composizione fisica.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2024.