Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1408 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1408 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari con la sentenza del 21 gennaio 2025 ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sette di reclusione pronunciata dal Tribunale di Foggia il 9 giugno 2022 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 73 d. lgs. 159 del 2011 perchØ, sottoposto alla misura di prevenzione con provvedimento del 43/16 RMP notificato il 31 gennaio 2028, Ł stato sorpreso in data 13 maggio 2018 alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente di guida in quanto era stata revocata dal AVV_NOTAIO di Foggia il 29 dicembre 2016 in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore nominato ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159 del 2011 nonostante il ricorrente avesse subito un periodo di detenzione e il Tribunale non avesse proceduto a una nuova valutazione in merito all’attualità della pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Il ricorrente Ł stato sottoposto a processo e condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159 del 2011 per essere stato sorpreso alla guida di un’autovettura allorchØ era sprovvisto di patente.
La patente, per quanto risulta dagli atti gli era stata revocata dal AVV_NOTAIO di Foggia in data 29 dicembre 2016 a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 99 del 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella
parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Come da ultimo evidenziato da questa Corte, il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non Ł configurabile nei confronti del destinatario di una misura di prevenzione che abbia condotto un veicolo nonostante la revoca della patente di guida disposta in via automatica nei suoi confronti in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020.
In tale ipotesi, infatti, il giudice Ł tenuto a disapplicare il decreto di revoca della patente in quanto questo Ł affetto dal vizio genetico derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma che ne prevedeva l’adozione obbligatoria (così in estrema sintesi Sez. 1, n. 22663 del 29/05/2025, De, Rv. 288148 – 01).
Nel caso in esame, in cui all’imputato la patente Ł stata revocata ‘solo’ in conseguenza dell’applicazione della misura, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchØ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME