Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4174 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTICI il 01/01/1998
avverso la sentenza del 05/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui è applicata la pena accessoria della revoca della patente;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 luglio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186 cod. strada, poiché estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo la revoca della patente di guida.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e violazione, in relazione agli artt. 186 e 224 cod. strada, in quanto il giudice di merito ha esercitato una potestà spettante al Prefetto.
Più in particolare, il ricorrente osserva che l’istituto della messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato; conseguentemente, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell’imputato, il potere di disporre l’applicazione della suddetta sanzione deve essere riconosciuto in capo Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen. l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato d alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di cui all’art. 224, comma 3, cod. strada, poiché di competenza del Prefetto.
Si è osservato, in proposito, che sussiste una sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova – che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (cfr., con riguardo alla revoca della patente, Sez. 4, n. 19369 del 07/05/2024, COGNOME, Rv. 286470 – 01; conf., Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, COGNOME Rv. 284091 – 01; con riguardo alla sospensione della patente, Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, COGNOME, Rv. 270348 – 01; Sez. 4, n.
39107 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 267608-01; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 267880-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264819-01).
Segue pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che si elimina.
Deve essere disposta, altresì, la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per quanto di relativa competenza.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina. Manda al Prefetto di Napoli per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Priente