Revoca Patente Incidente: La Cassazione Conferma la Linea Dura
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di guida in stato di ebbrezza: la revoca patente incidente stradale è una sanzione obbligatoria e non può essere sostituita dalla semplice sospensione, neanche quando al conducente vengono riconosciute le attenuanti generiche. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto a tutelare la sicurezza stradale di fronte a condotte di particolare pericolosità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva parzialmente riformato una precedente pronuncia di primo grado. L’imputato era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver causato un sinistro stradale. La Corte territoriale, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all’aggravante, aveva confermato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione sostenendo un unico motivo: l’errata applicazione della legge. Secondo la difesa, una volta effettuato il giudizio di bilanciamento che ha posto le attenuanti sullo stesso piano dell’aggravante, la sanzione avrebbe dovuto essere la sospensione della patente e non la più severa revoca.
La Questione Giuridica: Il Ruolo delle Attenuanti nella Revoca Patente Incidente
Il nucleo della questione giuridica verte sull’interazione tra il giudizio di bilanciamento delle circostanze, previsto dal diritto penale, e l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada. In particolare, ci si chiede se l’annullamento degli effetti dell’aggravante ai fini della pena principale (cosiddetta pena edittale) si estenda anche alla sanzione accessoria.
La difesa dell’imputato ha argomentato in senso affermativo, ritenendo che l’equivalenza tra aggravanti e attenuanti dovesse ‘neutralizzare’ la previsione della revoca, riportando la sanzione nell’alveo della sospensione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha seguito un percorso logico-giuridico differente.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un principio di diritto ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente è obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale.
Il punto cruciale della motivazione risiede nel fatto che il giudizio di bilanciamento delle circostanze opera sulla determinazione della pena, ma non cancella la sussistenza storica del fatto che integra l’aggravante. L’aver provocato un incidente rimane un elemento fattuale che denota un particolare allarme sociale. Di conseguenza, anche se le attenuanti generiche vengono riconosciute come equivalenti o addirittura prevalenti, la sussistenza dell’aggravante continua a giustificare l’applicazione della sanzione accessoria più grave prevista dalla legge.
In altre parole, il legislatore ha previsto la revoca come risposta sanzionatoria a una condotta di guida che ha già prodotto un evento dannoso, considerandola meritevole di un trattamento più severo a prescindere dalle altre circostanze del reato. La revoca, quindi, non è un effetto ‘negoziabile’ tramite il bilanciamento delle circostanze.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza la linea di rigore della giurisprudenza in materia di sicurezza stradale. La decisione ha importanti implicazioni pratiche per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento per guida in stato di ebbrezza aggravata da incidente. La speranza di evitare la revoca della patente attraverso il riconoscimento delle attenuanti generiche è, di fatto, esclusa. La revoca patente incidente rimane una conseguenza pressoché automatica e non derogabile. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando che la gravità di aver causato un sinistro in condizioni di alterazione psicofisica non può essere mitigata, ai fini della sanzione accessoria, da altre circostanze favorevoli al reo.
Le attenuanti generiche possono trasformare la revoca della patente in sospensione dopo un incidente stradale causato in stato di ebbrezza?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca della patente è una sanzione obbligatoria e non viene meno neanche se le attenuanti generiche vengono ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante dell’aver causato l’incidente.
Perché la revoca della patente è obbligatoria in questo caso, nonostante le attenuanti?
Perché, secondo la Corte, l’aver causato un incidente stradale è un fatto che genera un particolare allarme sociale. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze non elimina questo fatto, che giustifica di per sé l’applicazione della sanzione più severa della revoca, come previsto dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8652 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8652 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONTAGNANA il 16/07/1966
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 ottobre 2023 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Rovigo del 12 luglio 2017, previa applicazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza all’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME COGNOME nella misura di mesi tre di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, cod. strada, altresì confermando – tra l’altro – l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge per non essere stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in sostituzione della già disposta revoca, quale conseguenza dell’effettuato giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
E’ consolidato, infatti, il principio espresso da questa Corte di legittimità pe cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarm sociale connessi alla sussistenza di tale aggravante (così, tra le tante, Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022, Pazar, Rv. 282794-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente