Revoca Patente per Omicidio Stradale: La Cassazione Conferma la Sanzione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9580 del 2024, ha affrontato un caso di omicidio stradale, ponendo l’accento sulla legittimità della sanzione accessoria della revoca patente anche a seguito di una sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come la gravità della condotta dell’imputato sia un elemento centrale e sufficiente a giustificare la massima sanzione amministrativa, anche quando la pena principale è stata concordata tra le parti. Questo provvedimento offre importanti spunti sulla valutazione del giudice in materia di sanzioni accessorie.
I Fatti del Caso
Un automobilista, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per il reato di omicidio stradale, ha presentato ricorso in Cassazione. La condanna principale ammontava a tre anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione. Tuttavia, l’oggetto del ricorso non era la pena detentiva, bensì l’unica sanzione accessoria applicata dal GUP del Tribunale: la revoca patente di guida. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione da parte del giudice di merito nell’applicazione di tale sanzione.
La Revoca Patente e la Valutazione del Giudice di Merito
Il motivo del ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Suprema Corte. Il giudice di primo grado, infatti, aveva ampiamente e dettagliatamente motivato la sua decisione di imporre la revoca patente. La valutazione si basava sui parametri stabiliti dal Codice della Strada, che includono la gravità del danno causato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l’ulteriore circolazione dell’imputato potrebbe cagionare. Nello specifico, la motivazione richiamava la tragicità dell’evento e l’estrema imprudenza dell’imputato, il quale si era messo consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica, aveva invaso la corsia di marcia opposta e aveva travolto un giovane motociclista che procedeva regolarmente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha qualificato la motivazione del GUP come “esaustiva, pienamente rispondente ai parametri normativi e totalmente immune da vizi logici”. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la descrizione della condotta, così come contenuta nel capo di imputazione, era sufficiente a rendere palese l’estrema gravità del comportamento dell’imputato e del danno conseguente. Anche una piccola imprecisione nel verbale, relativa al trascinamento della vittima anziché del ciclomotore, è stata giudicata irrilevante di fronte alla palese gravità della manovra di guida. L’apprezzamento del giudice di merito sulla condotta è stato quindi considerato incensurabile.
Essendo il ricorso inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte ha condannato quest’ultimo non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione di una sanzione accessoria come la revoca patente si fonda su un’analisi autonoma della condotta e della pericolosità del reo. Anche in un contesto di patteggiamento, il giudice ha il dovere di motivare adeguatamente le sanzioni accessorie, basandosi sulla gravità oggettiva e soggettiva del fatto. La decisione della Cassazione conferma che un ricorso basato su un presunto vizio di motivazione ha scarse possibilità di successo quando la decisione del giudice di merito è ancorata a elementi fattuali chiari e gravi, come la guida in stato di ebbrezza che ha causato una vittima.
È possibile contestare la sanzione accessoria della revoca della patente anche dopo aver patteggiato la pena principale?
Sì, è possibile, ma il ricorso deve basarsi su vizi specifici della decisione, come un difetto di motivazione. In questo caso, il ricorso è stato respinto perché la motivazione del giudice è stata ritenuta completa e logicamente corretta.
Quali elementi considera il giudice per applicare la revoca della patente in un caso di omicidio stradale?
Il giudice valuta una serie di parametri, tra cui la gravità del danno causato, la gravità della violazione commessa (come la guida in stato di ebbrezza e l’invasione di corsia) e il pericolo che l’imputato potrebbe rappresentare per la sicurezza stradale in futuro.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. Seno NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa 444 cod. prc. Pen. dal GUP presso il Tribunale di Treviso, con la quale era stata appl di anni tre, mesi sei e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all’art. commesso ai danni di NOME NOME.
Lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla applicazione della accessoria della revoca della patente di guida.
Il motivo è manifestamente infondato. ri giudice di merito ha esaustivamente argome ordine a tutti i parametri di cui all’ad, 218 cds ( gravità del danno apportato violazione commessa, pericolo che l’ulteriore drcolazione dell’imputato puo c richiamando la tragicità dell’evento e la gravità dell’imprudenza commessa, consistita consapevolmente messo alla guida di un mezzo in stato di ebbrezza alcolica, inv opposta corsia e travolgendo un giovane motociclista che transitava regolarmente sul corsia di pertinenza. Si tratta di motivazione esaustiva, pienamente rispondente normativi sopra riportati e totalmente immune da vizi logici. Il richiamo alla condot descritta nel capo di imputazione rende del tutto irrilevante l’imprecisione del riferi trascinamento della vittima, anziché del ciclomotore, per trenta metri dopo l’impatto, esse comunque incensurabile l’apprezzamento compiuto dal giudicante circa l’estrema grav condotta di guida tenuta dall’imputato e del danno cagioNOME.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Pr sid nte