Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34774 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERCI NOME NOME a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG , in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2024, ha confermato la sentenza pronunciata il 26 giugno 2023 dal Tribunale di Velletri con la quale NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lettera c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso il 24 settembre 2020) e condanNOME alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.500,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Per mezzo del proprio difensore – munito di apposito mandato ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen. – l’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in tre motivi che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto all’affermazione della responsabilità penale dell’odierno ricorrente che è stata ritenuta anche se egli non è stato sorpreso dagli operanti alla guida di un veicolo, ma solo in prossimità di un’auto a lui intestata risultata coinvolta in un incidente stradale.
2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. Secondo il difensore, il fatto sarebbe particolarmente tenue perché l’imputato non si è sottratto al controllo e la sua condotta «non ha cagioNOME danni a cose o a persone». Tali circostanze, inoltre, anche se valutate insufficienti ai fini della non punibilit avrebbero dovuto comunque essere considerate ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
2.3. Col terzo motivo, la difesa si duole dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida che non è stata motivata né dal Tribunale né dalla Corte di appello.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.
I primi due motivi di ricorso sono infondati. Il terzo merita accoglimento perché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata applicata fuori dai Casi consentiti dalla legge.
Le doglianze in punto di responsabilità non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto che COGNOME fosse alla guida della Mercedes targata TARGA_VEICOLO perché fu individuato dagli operanti, intervenuti a seguito della segnalazione di un incidente stradale, sul luogo del sinistro, vicino alla macchina di sua proprietà, in assenza di qualunque altro soggetto cui fosse riconducibile la guida del veicolo: una motivazione congrua non illogica né contraddittoria, dalla quale il ricorrente si limita a dissentire. Quanto allo stato di alterazione conseguente all’uso di alcolici, dalle sentenze di primo e secondo grado emerge che, oltre a constatare elementi sintomatici di tale alterazione (alito alcolico, occhi lucidi, eccesso di loquacità incapacità di coordinare i movimenti), gli operanti sottoposero l’imputato ad alcoltest e il risultato di tale accertamento (2,09 g/I alla prima prova; 1,93 g/I al seconda prova) non è contestato nell’atto di ricorso né era stato contestato nei motivi di appello.
6. Non ha maggior pregio il secondo motivo di ricorso. I giudici di appello hanno ritenuto che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non potesse essere applicata in ragione delle concrete modalità di realizzazione del fatto tipico e, in particolare: perché il veicolo condotto da COGNOME fu coinvolto in u incidente stradale con feriti; perché la guida avvenne in ora serale su una strada urbana; per l’entità del tasso alcolemico accertato, ben superiore al limite minimo (1,5 g/I) previsto dall’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 285/92. È stata compiuta dunque una complessiva valutazione del fatto e ne è stata ritenuta la non particolare tenuità con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità.
Quanto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, si deve osservare che, come risulta dalla sentenza impugnata, giunti sul posto gli operanti constatarono che nel sinistro era stata coinvolta, oltre alla Mercedes di proprietà dell’imputato, anche un’altra auto la cui conducente fu trasportata in ambulanza all’ospedale. Alla luce di ciò – oltre che della quantità e qualità dei precedenti penali dell’imputato e della sua «considerevole storia criminale» – i giudici di merito hanno ritenuto di non poter applicare le attenuanti generiche perché hanno valutato che il fatto non fosse di minima gravità. Basta ricordare allora che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del
20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899).
Col terzo motivo, la difesa si duole che all’imputato sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida perché tale decisione non è stata motivata. Per questa parte la decisione deve essere annullata, ma per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente.
Come emerge con chiarezza dalla lettura del capo di imputazione, COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs n. 285/92 «per essersi messo alla guida, dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00, del veicolo TARGA_VEICOLO targato TARGA_VEICOLO, in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di alcool, con tasso alcolemico accertato pari a 2,09 g/I e 1,93 g/I, in INDIRIZZO». All’imputato è stata contestata, dunque, l’aggravante prevista dal comma 2 sexies dell’art. 186 d.lgs. n. 285/92, ma non l’aggravante di aver provocato un incidente stradale prevista dal comma 2 bis del medesimo articolo e, solo in costanza di tale aggravante, la violazione dell’art. 186, comma 2 lett. c), comporta la revoca della patente di guida. All’accertamento del reato di cui all’art. 186, coMma 2, lett. c) d.lgs. n. 285/92, anche aggravato ai sensi del comma 2 sexies (e salvo il caso di «recidiva nel biennio») consegue, infatti, «la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni» sicché la revoca della patente è stata disposta in un caso in cui la legge non la prevede.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all’applicazione della revoca della patente di guida, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, della quale deve essere determinata la durata. Nel resto, la sentenza merita conferma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Statuizione che elimina. E rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 10 settembre 2024
Il Presidente