Revoca Patente: Illegittima per Guida in Stato d’Ebbrezza se la Legge Prevede la Sospensione
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di sanzioni per guida in stato di ebbrezza: il giudice non può disporre la revoca patente se la norma specifica prevede unicamente la sanzione della sospensione. Questa pronuncia chiarisce i limiti del potere decisionale del magistrato, anche in caso di patteggiamento, e tutela le garanzie dell’imputato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: Patteggiamento e Sanzione Inattesa
Un automobilista veniva processato per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’articolo 186, comma 2 lettera c) e comma 2-sexies, del Codice della Strada. L’imputato sceglieva di definire il procedimento attraverso un patteggiamento, accordandosi con il Pubblico Ministero per una pena di 4 mesi di arresto e 1400 euro di ammenda, poi sostituita con 125 giorni di lavori di pubblica utilità.
Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), nel ratificare l’accordo, applicava le pene concordate e disponeva anche la confisca dell’autovettura. Tuttavia, in aggiunta, ordinava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che tale decisione fosse illegittima, poiché la legge, per l’ipotesi di reato contestata, prevedeva solo la sospensione della patente e non la sua revoca.
La Decisione della Cassazione sulla revoca patente
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno chiarito che le sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione o la revoca della patente, hanno una natura particolare che le distingue dalla pena principale (arresto, ammenda).
Queste sanzioni, pur essendo applicate dal giudice penale, si collocano al di fuori dell’accordo di patteggiamento. Ciò significa che il giudice ha il dovere di applicarle in modo autonomo, indipendentemente dalla volontà delle parti, ma sempre nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge. Di conseguenza, la decisione sulla sanzione accessoria può essere impugnata autonomamente per vizi di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su un’attenta analisi della normativa. L’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada stabilisce chiaramente che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due anni. La legge, quindi, non lascia spazio a discrezionalità sulla tipologia di sanzione da applicare, ma solo sulla sua durata all’interno della cornice edittale.
Il Tribunale di merito ha commesso un errore di diritto disponendo la revoca della patente in luogo della sospensione. Ha applicato una sanzione non prevista per la specifica fattispecie di reato. Per questo motivo, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a questo punto, rinviando gli atti a un nuovo giudice. Quest’ultimo avrà il compito di determinare, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il periodo di sospensione della patente, motivando adeguatamente la sua scelta.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio cruciale: il potere del giudice, anche nell’ambito di un patteggiamento, non è assoluto ma è vincolato al principio di legalità. Se la legge prevede una specifica sanzione amministrativa accessoria, il giudice non può sostituirla con una diversa e più grave, come la revoca patente. La decisione garantisce che le conseguenze di un reato stradale siano quelle precisamente delineate dal legislatore, assicurando certezza del diritto e prevedibilità delle sanzioni per i cittadini.
Può il giudice, in caso di patteggiamento per guida in stato di ebbrezza, applicare la revoca della patente se la legge prevede solo la sospensione?
No, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria specificamente prevista dalla legge per quel reato. Nel caso di specie, la norma prevede la sospensione e non la revoca della patente, quindi il giudice non può disporre una sanzione diversa e più grave.
La sanzione amministrativa accessoria, come la sospensione della patente, fa parte dell’accordo di patteggiamento?
No, le sanzioni amministrative accessorie si collocano al di fuori dell’accordo di patteggiamento tra imputato e pubblico ministero. Il giudice deve applicarle obbligatoriamente e in via autonoma, basandosi unicamente su quanto stabilito dalla legge.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione annulla la decisione sulla revoca della patente?
La Corte annulla la sentenza solo sul punto specifico della sanzione amministrativa errata e rinvia il caso a un altro giudice dello stesso tribunale. Questo nuovo giudice dovrà determinare la corretta sanzione (in questo caso la sospensione) e stabilirne la durata all’interno dei limiti previsti dalla legge, motivando la propria scelta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35887 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/03/2025 del GIP TRIBUNALE di Castrovillari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 26 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ha applicato nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n 285 la pena concordata di mesi 4 di arresto e euro 1400,00 di ammenda e ha sostituito la pena detentiva e la pena pecuniaria con 125 giorni di lavoro di pubblica utilità; con la stessa sentenza ha anche disposto la confisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato e la revoca della patente di guida.
Avverso la sentenza l’ imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in luogo della mera sospensione, unica prevista in relazione all’ipotesi contravvenzionale contestata.
Il AVV_NOTAIO Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida.
4. Il ricorso è fondato.
Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena: proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, Rv. 273091). Il giudice è tenuto pertanto ad una valutazione puntuale che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità, anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. (Sez. U, n.21369 del 26.9.2019, Rv. 279349; Sez.5, 13/11/2019, Rv.277552).
5.L’art. 186 comma 2 lett. c) cod. strada prevede che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione ammnistrativa della sospensione della patente da uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen..
Il Tribunale, nell’applicare la pena concordata fra le parti in ordine al reato su indicato, ha disposto la sanzione amministrativa della revoca della patente in luogo che la sanzione della sospensione della patente, prevista per il reato contestato.
Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, con rinvio affinché il giudice indichi, nel l’esercizio del suo potere discrezionale, il periodo di sospensione della patente nella cornice edittale su indicata e dia conto delle ragioni della scelta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Castrovillari, diversa persona fisica, per nuovo esame sul punto.
Deciso in Roma il 15 ottobre 2025. Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente NOME COGNOME