Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5825 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5825 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Roma il 14/3/1987
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 15/7/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15.7.2024, la Corte d’Appello di Roma ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza di rideterminazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, applicata a NOME COGNOME con una sentenza di condanna del 14.12.2012 (irrevocabile il 18.2.2020) alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 589 , comma 2, cod. pen., commesso l’1.12.2010.
In particolare, l’istanza evidenziava che, con decreto del Prefetto di Roma, è stato stabilito che il ricorrente non possa conseguire una nuova patente prima di
quindici anni, lamentando che in tal modo si sia fatta applicazione di una norma introdotta in epoca successiva alla commissione del reato con la L. n. 41 del 2016.
La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza, ritenendo che non spetti al giudice dell’esecuzione sindacare il contenuto di un provvedimento amministrativo e osservando che non era stata mossa censura alla sentenza irrevocabile nella parte in cui aveva disposto la revoca.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME articolandolo in un unico motivo ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.
In particolare, censura che la norma applicata -ovvero, l’art. 222, comma 3 -bis , cod. strad., il quale prevede che, in caso di revoca della patente, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima di quindici anni -è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevedeva che, in alternativa alla revoca, potesse applicarsi la sospensione della patente. Successivamente, la Corte costituzionale con sentenza n. 68 del 2021 ha dic hiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, L. n. 87 del 1953 nella parte in cui non si applica alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione sostiene il ricorso -ha errato a dichiarare la propria incompetenza, in quanto l’art. 222 cod. strad. prevedeva che la revoca fosse disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, da trasmettersi successivamente al Prefetto.
Con requisitoria scritta trasmessa il 3.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che l a revoca, disposta dal giudice, e l’inibizione al conseguimento della patente di guida, introdotta dalla L. 41/2016 e disposta dal Prefetto, sono istituti differenti. La questione sollevata nell’istanza , relativa alla inibizione al conseguimento della patente di guida e non alla revoca disposta dal giudice, va posta alla pubblica amministrazione competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la ‘rideterminazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida’ .
L’istanza, dunque, atteneva al contenuto di un provvedimento tipicamente prefettizio, pur conseguente alla revoca disposta dal giudice penale, il quale ultimo
con la sentenza di condanna aveva applicato ‘la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida’.
A seguito della trasmissione della sentenza irrevocabile da parte della cancelleria del giudice ex art. 222, comma 2, ult. periodo, cod. strad., il prefetto, cioè, aveva emesso il provvedimento previsto dall’art. 222, comma 3 -bis , cod, strad., con il quale comunicava al condannato che avrebbe potuto sostenere ex novo gli esami per il conseguimento della patente di guida una volta decorsi quindici anni dalla irrevocabilità della sentenza.
La disposizione da ultimo citata non è stata specificamente oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata nel ricorso, con cui è stata eliminato invece l’automatismo della revoca della patente di guida nel caso di condanna per omicidio o lesioni stradali.
Altra cosa è la previsione dell’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida per un periodo di tempo predeterminato, che consegue alla revoca della patente stessa.
Il giudice dell’esecuzione non può intervenire sul provvedimento prefettizio collegato alla revoca della patente, ma solo eventualmente, ove venga richiesto e sempre che ne sussistano le condizioni, sulla sanzione accessoria stessa, disposta nella sentenza irrevocabile.
Non si tratta, tuttavia, del caso di specie, in quanto il condannato, pur richiamando nel ricorso la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2019 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589bis e 590bis cod. pen.), non aveva affatto chiesto al giudice dell’esecuzione di sostituire la revoca della patente di guida con la sospensione.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è incensurabile e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12.11.2024