Revoca Patente Guida: Inammissibile il Ricorso se la Motivazione è Generica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di sanzioni amministrative accessorie, in particolare per la revoca patente guida a seguito di reati stradali. Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha chiarito che un ricorso basato su contestazioni generiche non può scalfire una decisione ben motivata del giudice di merito, soprattutto quando la condotta dell’imputato denota una particolare gravità e disattenzione. Questo caso offre spunti importanti per comprendere la differenza tra sospensione e revoca della patente e i criteri che guidano la scelta del giudice.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un automobilista avverso una sentenza del Tribunale di Treviso. L’imputato aveva patteggiato la pena per il reato di lesioni personali stradali gravi, previsto dall’art. 590 bis del codice penale, per aver investito un pedone sulle strisce pedonali in un comune del Veneto. Oltre alla pena principale, il giudice di primo grado aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
L’automobilista ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione all’applicazione di tale sanzione, ritenuta eccessiva. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni che lo avevano indotto a optare per la misura più afflittiva della revoca anziché per la più mite sospensione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero del tutto generiche e prive di un reale fondamento giuridico e fattuale. La Corte ha sottolineato come, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione chiara e sufficiente per giustificare la sanzione applicata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: la gravità della condotta giustifica la revoca patente guida
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’analisi della motivazione addotta dal Tribunale. Il giudice di merito aveva giustificato la revoca patente guida sulla base di due elementi chiave:
1. La gravità oggettiva dell’infrazione: l’investimento è avvenuto su strisce pedonali, un’area specificamente destinata alla protezione degli utenti più deboli della strada. Questo dettaglio aggrava la responsabilità del conducente.
2. L’elemento soggettivo del conducente: la dinamica dell’incidente ha palesato una “assoluta mancanza di attenzione e di controllo del mezzo”.
Secondo la Suprema Corte, questi elementi costituiscono una motivazione adeguata e logica per la scelta di disporre la revoca anziché la sospensione. Il giudice ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, graduando la sanzione in base alla gravità concreta del fatto. Un ricorso che si limita a contestare tale scelta senza addurre argomentazioni specifiche che ne dimostrino l’illogicità o l’illegittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: nel contesto di reati stradali, la scelta tra sospensione e revoca della patente rientra nella discrezionalità del giudice, purché sia supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Per contestare efficacemente tale decisione, non è sufficiente una lamentela generica, ma è necessario articolare specifiche ragioni di fatto e di diritto che evidenzino un errore nel ragionamento del giudice. La gravità della colpa, desumibile dalle concrete modalità della condotta, rimane il criterio principale per l’applicazione della sanzione più severa, come la revoca della patente, specialmente in casi di grave pericolo per l’incolumità pubblica.
Quando un ricorso contro la revoca della patente di guida può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando le motivazioni addotte sono generiche, prive di ragioni di fatto e di diritto specifiche, e si limitano a contestare la decisione del giudice senza dimostrarne l’illogicità o l’illegittimità. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
Perché la Corte ha ritenuto giustificata la revoca della patente invece della semplice sospensione?
La Corte ha ritenuto giustificata la revoca perché la decisione del giudice di merito era basata su una motivazione adeguata, che faceva riferimento alla gravità dell’infrazione (investimento di un pedone sulle strisce pedonali) e all’assoluta mancanza di attenzione e controllo del veicolo da parte del conducente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FREGONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 25 ottobre 2023 con cui gli è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena in ordine al reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. commesso in Cappella Maggiore il 7 gennaio 2020.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sanzione della revoca della patente di guida, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la richiesta, e, comunque, manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha indicato le ragioni per cui è stata applicata detta sanzione amministrativa, con un richiamo alla gravità dell’infrazione (investimento su strisce pedonali) e alla assoluta mancanza di attenzione e di controllo del mezzo palesata dal guidatore, sicché la scelta di disporre la revoca in luogo della sospensione è stata adeguatamente argomentata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024