Revoca Patente Guida in Stato di Ebbrezza: la Cassazione fa Chiarezza
La revoca patente guida in stato di ebbrezza in caso di incidente con lesioni è una misura automatica e non discrezionale. Con la recente sentenza n. 47327 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: quando la guida in stato di ebbrezza grave causa un sinistro stradale con lesioni, la sanzione amministrativa non può essere la semplice sospensione, ma deve essere la più severa revoca del titolo di guida. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Ravenna. Una conducente era stata riconosciuta colpevole del reato di lesioni stradali, aggravato dal fatto di essersi posta alla guida in grave stato di ebbrezza alcolica, causando un sinistro. Il Tribunale, oltre alla pena concordata, aveva disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di 540 giorni.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, sostenendo che il Tribunale avesse violato la legge. Secondo il Procuratore, infatti, la normativa vigente imponeva in un caso del genere non la sospensione, ma la ben più drastica revoca della patente di guida.
La Questione della Revoca Patente Guida in Stato di Ebbrezza
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione combinata di diverse norme del Codice della Strada e del Codice Penale. Nello specifico, l’art. 590-bis del Codice Penale (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) e l’art. 222 del Codice della Strada prevedono, per chi cagiona lesioni guidando in stato di ebbrezza grave, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Anche l’art. 186, comma 2-bis, del Codice della Strada stabilisce la medesima sanzione per il conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale. Il Procuratore ha inoltre evidenziato come l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 88/2019), che aveva mitigato l’automatismo della revoca, avesse esplicitamente escluso dal suo raggio d’azione proprio le ipotesi più gravi, come quelle aggravate dallo stato di ebbrezza.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza del Tribunale limitatamente alla sanzione accessoria. Gli Ermellini hanno chiarito che, nel caso di specie, entrambe le fattispecie di reato contestate (lesioni stradali aggravate dall’ebbrezza e guida in stato di ebbrezza con provocato incidente) prevedono inderogabilmente la sanzione della revoca.
Il Collegio ha sottolineato che la legge non lascia alcun margine di discrezionalità al giudice. Quando un conducente, con un tasso alcolemico rientrante nella fascia più grave (art. 186, comma 2, lett. c, C.d.S.), provoca un sinistro con lesioni, la conseguenza amministrativa è una sola: la revoca della patente. Di conseguenza, il Tribunale, disponendo la sospensione, ha commesso un errore di diritto.
La Suprema Corte, applicando l’art. 620, lett. l), del codice di procedura penale, ha quindi annullato la statuizione errata e, senza bisogno di rinviare il caso a un altro giudice, ha direttamente disposto la revoca della patente di guida della conducente.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma la linea di rigore voluta dal legislatore per contrastare i comportamenti più pericolosi alla guida. La decisione chiarisce in modo inequivocabile che la revoca patente guida in stato di ebbrezza non è una possibilità, ma un obbligo per il giudice quando si verificano contemporaneamente tre condizioni: un elevato tasso alcolemico, un incidente stradale e lesioni a terzi. Per gli automobilisti, il messaggio è forte e chiaro: le conseguenze di una guida irresponsabile non si limitano alla sanzione penale, ma comportano la perdita definitiva, e non solo temporanea, del titolo di guida.
Quando è obbligatoria la revoca della patente in caso di incidente?
La revoca della patente è obbligatoria quando il conducente provoca un sinistro stradale con lesioni a persone mentre si trova in stato di ebbrezza alcolica grave, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, come previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada.
Il giudice può scegliere tra sospensione e revoca della patente in questi casi?
No. La sentenza chiarisce che in presenza di un reato di lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza grave che ha causato un incidente, la legge non conferisce al giudice alcuna discrezionalità. La sanzione amministrativa accessoria da applicare è unicamente la revoca della patente.
La sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale non aveva eliminato l’automatismo della revoca?
Sì, ma solo per alcune ipotesi. Come specificato dalla Cassazione, quella sentenza della Corte Costituzionale aveva escluso dal suo ambito di applicazione proprio i casi più gravi di lesioni e omicidio stradale, come quelli aggravati dallo stato di ebbrezza. Pertanto, per queste fattispecie, l’automatismo della revoca della patente rimane pienamente in vigore.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47327 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI .BOLOGNA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/05/1998
avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto disporsi la revoca della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Ravenna, con sentenza resa in data 21 giugno 2022 ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., ha applicato a COGNOME NOME la pena concordata in relazione al reato di lesioni stradali, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e alla contravvenzione di cui all’art.186, comma 2, lett.c) e 2 bis, C.d.S. per essersi posta alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Ha disposto la sospensione della patente di guida nei confronti dell’imputata per la durata di giorni 540 richiamando, tra l’altro, il disposto dell’art.222 C.d.S.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna deducendo violazione di legge con riferimento alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida atteso che, ai sensi dell’art.222, comma 2, C.d.S. per il reato di cui all’art.590 bis cod.pen. è prevista la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, e che la medesima sanzione amministrativa accessoria è altresì prevista dall’art.186, comma 2 bis, C.d.S., quale conseguenza del reato di guida in stato di ebbrezza, in caso di valori superiori alla soglia indicata dal comma 2, lettt.c) stesso testo, effettivamente riscontrati sulla persona della condannata, qualora da tale condizione di ebbrezza fosse derivato un sinistro stradale.
Né sulla specie della sanzione amministrativa accessoria aveva inciso l’intervento del giudice costituzionale il quale (con sentenza n.88/2019), nel censurare l’automatismo sanzionatorio previsto dall’art.222, comma 2, C.d.S. con riferimento ai delitti di cui agli artt. 589 bis e 590 bis, C.d.S. aveva espressamente escluso le ipotesi aggravate di cui ai commi due e tre delle relative disposizioni incriminatrici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto.
Invero NOME Pia ha concordato, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., una pena su richiesta per il delitto di lesioni stradali aggravato dalla guida in stato di ebbrezza e per la contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. per essersi posta alla guida
in stato di ebbrezza alcolica, da cui era seguito un sinistro stradale. Ad entrambe tali fattispecie la legge fa conseguire la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi dell’art.186, comma 2 bis, in relazione al comma 2, lett. c) e comma 2 quinquies C.d.S. con riferimento alla guida in stato di ebbrezza e ai sensi dell’art.222, comma 2, C.d.S. con riferimento al delitto di lesioni stradali, disposizione che ha passato il vaglio di legittimità del giudice costituzionale allorquando il reato, come nella specie, risulti aggravato dalla condizione di ebbrezza del conducente, laddove la concentrazione alcolica corrisponda alla soglia rilevante di cui all’art.186 comma 2 lett.c) C.d.S..
3.Deve pertanto disporsi l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria disposta dal giudice del patteggiamento e contestuale applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, ai sensi dell’art.620 lett.1) cod.proc.pen., trattandosi di sanzione espressamente collegata ad una previsione legale che non consente alcun margine di discrezionalità da parte del decidente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Visto l’art.620, lett.l. cod.proc.pen. dispone la revoca della patente di guida di COGNOME NOMECOGNOME
Così deciso in Roma, il 9.10.2024