Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37041 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37041 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CREMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condanNOME per il reato previsto dall’art.186, co 2, lett.c), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
I primi tre motivi, attinenti all’omessa allegazione al verbale di accertame del tasso etilonnetrico del libretto di omologazione dell’apparecchiatura e mancanza di prova positiva sul conseguente regolare funzionamento, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Sul punto, le argomentazioni dei giudici di merito devono difatti ritener coerenti con il principio in base al quale in tema di guida in stato di ebbrezz pubblico ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilomet e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. cod. strada, nel solo caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idone contestare l’effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati rela all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 d 29/05/2024, COGNOME, Rv. 286500), elementi non apportati nel caso di specie.
Il quarto motivo, attinente all’aggravante dal comma 2-bis, è inammissibile in quanto tendente a ottenere una non consentita rivisitazione in punto di fatto materiale probatorio esamiNOME dai giudici di merito e contenente affermazioni comunque tautologiche e autoevidenti.
Il quinto motivo, attinente alla sanzione amministrativa accessoria dell revoca della patente di guida, obbligatoria nel caso di specie, è manifestamen infondato.
A tale proposito, questa Corte ha difatti enunciato il principio in base al qu è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 2-bis, cod. strada, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispo revoca obbligatoria della patente di guida nell’ipotesi di sinistro stradale provo da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tas alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sussistendo piena autonomia tra tal previsione e quella di cui all’art. 222 cod. strada, e non avendo, la declarato parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coeren sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della paten attualmente vigenti (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 280951).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del o ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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