Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44976 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COLLEFERRO il 26/12/1989
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 6.6.2022, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME Michele a mesi sei di arresto ed euro 1.800 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, eccessiva rispetto al danno cagionato e al comportamento collaborativo dell’imputato.
Con il secondo motivo, ci si duole della erronea applicazione dell’art. 186 cod. strada, avuto riguardo all’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l’intervenuta esclusione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada (causazione di un sinistro ‘stradale), poiché mai contestata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento GLYPH rito 41 con riferimento alla sanzione accessoria.
In relazione al primo motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 1:33 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, k attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754). Nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento all’elevato grado di pericolo connesso al comportamento di guida in stato di ebbrezza in orario notturno.
Il secondo motivo di ricorso è fondato, poiché l’intervenuta esclusione dell’aggravante citata non consente di applicare la sanzione accessoria della
revoca della patente di guida, prevista dal comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, come erroneamente disposto nella sentenza impugnata.
Invero, all’accertamento del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, come nel caso di specie, può conseguire solo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, ovvero il raddoppio della durata della sanzione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata quanto alla disposta sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice di merito indicato in dispositivo. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente