Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7015 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUNEO il 18/12/1975
avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di CUNEO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di patteggiamento, pronunciata il 2 ottobre 2024, il Tribunale di Cuneo ha applicato a COGNOME NOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalent all’aggravante di cui all’art.186, comma 2 bis, cod. strada, la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 6 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, l c) e 2 bis cod.strada, con l’aggravante di aver cagionato un incidente stradale.
E’ stata altresì applicata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, poic il tasso alcolemico riscontrato, al momento della guida in stato di ebbrezza era superiore a 1, gli ( 2,15 alla prima rilevazione e 2,08 alla seconda).
COGNOME NOME ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione quanto all’applicazione della sanzio amministrativa accessoria della revoca della patente.
Ha osservato in proposito che, in tema di patteggiamento, sebbene il giudice debba applicare le sanzioni amministrative accessorie che conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti, è comunque tenuto a motivare adeguatamente sul punto, alla luce delle circostanze del caso concreto.
Infatti, ai sensi dell’articolo 222 cod.strada, non ricorre alcun automatismo sanzionato per cui debba essere applicata automaticamente la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, senza alcuna possibilità di esercizio di un apprezzamento discrezionale da parte del giudice, omettendo di valutare il contesto specifico e le ragioni sot all’applicazione della suddetta sanzione.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità, osservando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 2023, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente la revoca automatica della patente pe l’ipotesi aggravata dell’art. 186 cod. strada; pertanto, data l’obbligatorietà della misura, ravvisabile un obbligo di motivazione circa l’applicazione (doverosa, e non discrezionale) dell sanzione amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto oggetto di censura, deve essere richiamata la parte motiva della sentenza n.194 del 19/09/2023 della Corte Costituzionale, pure indicata dal Procuratore Generale, avente a oggetto lo scrutinio di legittimità dell’art.186, comma 2bis, C.d.s., nella parte in cui p l’applicazione automatica della revoca della patente di guida anche per colui che abbia causato un incidente ma non provocato danni a terzi.
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In tale sede, il Giudice delle leggi ha premesso che la previsione di una sanzion essere considerata compatibile con il quadro costituzionale solo a seguito di u strutturale della fattispecie e attraverso la dimostrazione che la sanzione mede considerarsi effettivamente proporzionata rispetto alla gamma dei comportamenti t secondo un prìncipio da intendersi integralmente applicabile anche alle sanzioni ammi di tipo accessorio; in ciò richiamando, tra le altre, i principi dettati nella sen che ha dichiarato illegittimo l’art.222, comma 2, cod. strada, nella parte in cui n disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada, allorché alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e t artt.589bis e 590bis cod. pen. (circostanze tra le quali, va rilevato, sono comp quelle attinenti all’essersi posto alla guida in stato di ebbrezza).
La stessa Corte ha quindi ritenuto che lo stato di un soggetto che si trovi (co in esame) in una condizione di ebbrezza data dal superamento della soglia di 1,5 g quella collocata nella “fascia” di maggiore gravità della disposizione sanzionatoria luogo a una condizione particolarmente pericolosa e che anche l’eventuale m dell’incidente causato non sia tale da smentire la rilevanza della condotta, t “comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, tenuto del dovuto rispetto di tali beni fondamentali”, rendendo quindi giustificabile una s “di natura preventiva” (oltre che punitiva) tendente alla protezione di beni giur con la conseguenza che la scelta di non operare un’eventuale graduazione della sa seconda della gravità dell’incidente – rendendo automatica la sanzione della revoca a un criterio di prevenzione generale non irragionevole, data la sua valenza p deterrente.
La Corte ha altresì escluso una violazione del principio di parità di trattamento alla situazione creatasi in riferimento alla sanzione accessoria conseguente alla c dei reati previsti dagli artt. 589bis e 590bis cod.pen., in ragione della c n.88/2019, e ciò proprio in considerazione dell’applicazione di tale regime a soggett siano posti alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
Ritiene quindi il Collegio che le suddette considerazioni siano richiamabil relazione alle questioni sollevate dalla difesa; dovendosi pertanto ritenere non s ulteriore rilievo – tanto in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionev dall’art.3 Cost. quanto in riferimento a quello di finalità rieducativa della pena d Cost. – la previsione automatica della revoca della patente di guida nei confront che si sia posto alla guida in stato di rilevante alterazione alcolica, causando un pericolo concreto per l’altrui incolumità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagam spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la rico
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versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della medesima, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in data 8 gennaio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidenté