Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11387 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME IONEL nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissbilità del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 G.i.p. del Tribunale di Savona il 19 marzo 2023, all’esito della opposizione a decr penale, ha applicato a NOME Caspriac, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., la pena concord con il Pubblico Ministero, convertita in lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato d stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. C, e comma 2-bis, del d. Igs. 3 aprile 1992, n. valore alcoolemico di 2,68 grammi / litro alla prima prova e di 2,88 g/I alla seconda), contestato come commesso il 7 ottobre 2022, con causazione di incidente stradale.
Il Giudice ha anche revocato la patente di guida, richiamando (alla p. 4) l’art. comma 2, del d. Igs. n. 285 del 1992.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiduc affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta violazione di legge (art. 18 comma 9-bis, del codice della strada), con riferimento ai principi desumibili dalla sente delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 21369 del 17 luglio 2020, quanto all’aggravan della causazione di sinistro stradale ostativa, ove ritenuta sussistente, al beneficio sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.
Sottolinea che la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità non è conse ove sussista l’aggravante della causazione di incidente stradale, aggravante che è stat contestata dal P.M. ma – si ritiene – evidentemente non è stata in concreto ritenuta Giudice, il quale, altrimenti, non avrebbe potuto, appunto, convertire la sanzione. E – prose il ricorso – ove non sia stata ritenuta l’aggravante, il Giudice non avrebbe potuto revoca patente ma soltanto sospenderJahtessa per una durata compresa tra un anno e due anni. Si rammenta al riguardo che la richiesta di patteggiamento avanzata dalla Difesa era strutturat su una domanda principale, con esclusione dell’aggravante in questione e conversione della pena, e, in subordine, per l’evenienza cioè che l’aggravante fosse ritenuta sussistente, su domanda di sospensione del processo con messa alla prova, cui era allegato idoneo programma, inviato preventivamente all’UEPE.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida disposta dal Tribunale.
Invero con la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.6, 20/11/2008, PG in proc.Cuonno, Rv. 241611; sez.2 26/11/2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie trattandosi di estraneo all’accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti im
dall’art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 n.21369 del 26.9.2019, Melzani Rv.279349; sez.5, 13/11/2019, NOME, Rv.277552).
Nella specie peraltro la sentenza di applicazione della pena, pure a fronte contestazione del reato contravvenzionale di cui all’art.186, comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S. accoglimento della richiesta principale di applicazione pena formulata dal ricorrente, ha escl la circostanza aggravante del comma 2 bis dell’art.186 C.d.S. e ha sostituito, come d richiesta, la pena applicata, con la sanzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi del succ comma 9 bis, il che costituisce evidenza della riconosciuta esclusione della circostan aggravante di avere provocato un incidente stradale, stante la preclusione prevista nel suddetta disposizione.
In effetti, la proposta scritta di patteggiamento, presente in atti ed allegata in c ricorso sub n. 4, è proprio strutturata nel senso indicato dalla Difesa nel ricorso, con richiesta principale, previa esclusione dell’aggravante e conversione della sanzione detentiva lavori di pubblica utilità, ed una subordinata, ove cioè si ritenga sussistente l’aggravan sospensione del processo con messa alla prova; alla richiesta ha aderito il pubblico ministe che ha manifestato il proprio consenso, così da ritenersi raggiunto l’accordo tra le par relazione alla ipotesi di reato diversamente qualificata quanto alla esclusione della circost aggravante; in ordine a tale proposta di concordato il giudice ha svolto la verifica cu tenuto ai sensi dell’art.444 comma 2 cod.proc.pen., accogliendo l’accordo secondo la prospettazione principale delle parti e quindi escludendo, seppure implicitamente, la ipot aggravata di cui all’art.186 comma 2 bis C.d.S.
Il ricorso deve pertanto essere accolto in quanto l’art.186, corr ma 2 lett.c) C.d.S. consente l’adozione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, bensì prevede la sospensione della stessa da uno a due anni, che presuppone l’esercizio di una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito che è invece preclusa al giud di legittimità.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, Tribunale di Savona, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione Concernente la revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Savona, in dive persona fisica.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2023.