Revoca Patente Guida Ebbrezza: La Cassazione Conferma l’Automatismo nei Casi Aggravati
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di circolazione stradale: la revoca patente guida ebbrezza non è una scelta discrezionale del giudice, ma una conseguenza obbligatoria in presenza di specifiche aggravanti. Questa pronuncia chiarisce che, per le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza, la sanzione accessoria della revoca scatta automaticamente, anche in assenza di una precedente violazione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Cassino per il reato di guida in stato di ebbrezza, secondo la fattispecie più grave prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. La situazione era ulteriormente aggravata dal fatto che l’infrazione era avvenuta in orario notturno e aveva causato un incidente stradale, circostanze contemplate dal comma 2-bis dello stesso articolo.
La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, inclusa la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, presentava ricorso per cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta erronea applicazione della revoca, sostenendo che mancasse il presupposto della recidiva nel biennio, ovvero la ripetizione del medesimo reato entro due anni.
La Decisione della Corte e la revoca patente guida ebbrezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. La motivazione del ricorrente è stata giudicata non solo aspecifica, ma anche basata su motivi non consentiti in sede di legittimità. In sostanza, il ricorso non era idoneo a mettere in discussione la corretta applicazione della legge da parte della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella spiegazione fornita dai giudici di legittimità. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi già consolidati dalla giurisprudenza di cassazione. In particolare, quando la guida in stato di ebbrezza rientra nella fattispecie più grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) ed è contemporaneamente aggravata dalla guida in orario notturno e dall’aver provocato un incidente, la legge prevede la revoca obbligatoria della patente.
In questo scenario, il presupposto della ‘recidiva nel biennio’ diventa irrilevante. La revoca non è una sanzione legata alla ripetizione del reato, ma una conseguenza diretta e automatica della particolare gravità del fatto commesso. Il legislatore ha inteso punire con la massima severità una condotta che mette a serio rischio l’incolumità pubblica, stabilendo che chi si macchia di una simile violazione perda l’abilitazione alla guida.
Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile perché non si confrontava con questa consolidata interpretazione della norma, limitandosi a sollevare una questione (la recidiva) non pertinente al caso specifico. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione funge da importante monito per tutti gli automobilisti. La revoca patente guida ebbrezza non è un’eventualità remota, ma una certezza in casi di particolare gravità. Nello specifico, chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico molto elevato, di notte, e causa un sinistro, si vedrà revocare la patente di guida in modo automatico, anche se si tratta della prima infrazione. La decisione rafforza la linea di rigore del nostro ordinamento contro le condotte di guida più pericolose, sottolineando che la tutela della sicurezza stradale prevale su ogni altra considerazione.
Quando è obbligatoria la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza?
Secondo questa ordinanza, la revoca è obbligatoria quando il reato di guida in stato di ebbrezza rientra nell’ipotesi più grave (art. 186, c. 2, lett. c, Codice della Strada) ed è aggravato dall’aver provocato un incidente stradale in orario notturno (art. 186, c. 2 bis).
La recidiva nel biennio è un presupposto necessario per la revoca della patente in questi casi?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che, nelle specifiche circostanze di guida in stato di ebbrezza grave con incidente notturno, la revoca della patente è una sanzione obbligatoria che prescinde dalla recidiva nel biennio.
Per quale motivo il ricorso dell’automobilista è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, era del tutto aspecifico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato principi giurisprudenziali consolidati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40066 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME ricorre avverso la sentenza jcon la quale in data 15 gennaio 2024,1a Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Cassino, in relazione al delitto p. e p. dall’ art.186, comma 2 lett. c) codice della strada;
il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente si duole per violazione di legge e per vizio di motivazione, in relazione alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, posto che difetterebbe nel caso di specie il presupposto della recidiva nel biennio, come già era stato segnalato nell’atto di appello;
il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità e del tutto aspecifico, in quanto non si relaziona alla sentenza impugnata, che, sui punto della revoca della patente di guida, ha confermato la sentenza di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione (Sez. 4, Sentenza n. 8491 del 03/03/2022, Rv. 282794 – 01, Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021; Rv. 280951 – 01) in materia di revoca obbligatoria della patente di guida, nella ipotesi di reato per cui si procede, art. 186, comma 2 lettera c) cod.strada, aggravato dall’orario notturno e dall’incidente stradale (comma 2 bis).
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.