Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAGHERIA il 13/07/1955
avverso l’ordinanza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giud
dell’esecuzione, ha rigettato in data 15.10.2024 l’istanza, presentata nell’inte del condannato, di revoca della sentenza di condanna emessa in data 11.10.2020
(irrevocabile il 15.2.2021) per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 20
Evidenziato che con il ricorso si lamenta che il giudice dell’esecuzione abb erroneamente ritenuto non applicabile la sentenza n. 116 del 2024, con la qual
la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7
n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta di chi, sottopos a misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un veicolo dopo che i
titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazi disposizioni del codice della strada;
Rilevato che nel caso di specie non vi fosse, invece, alcuno spazio per l’eventu applicazione della sentenza richiamata, in quanto il giudice dell’esecuzione dà a – e il ricorso lo conferma – che la patente fu revocata a Tutino ai sensi del 120 cod. strad. per carenza dei requisiti morali, proprio in quanto sottoposto misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
Considerato, quindi, che il fatto oggetto della condanna del ricorrente concerne un’ipotesi diversa da quella in relazione alla quale è intervenuta la declarator illegittimità costituzionale, e cioè il caso di guida senza patente o sospes cause ricollegabili alla misura di prevenzione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile manifesta infondatezza, in quanto connotato dal disconoscimento del senso univoco della disposizione di legge da applicare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025