Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1428 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1428 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il GUP del Tribunale di Ragusa il 17.12.2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, ad entrambi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen.
Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati, deducendo l’illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale; la difesa del COGNOME lamenta anche l’erroneo rigetto da parte del giudicante dell’istanza di sospensione del processo per messa alla prova.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria.
I ricorsi sono fondati limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».
In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se
applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Non essendovi, nel provvedimento impugnato, alcuna motivazione specifica sulla disposta revoca della patente di guida, al di là del generico richiamo alla “gravità del fatto”, non ancorato a concreti elementi caratterizzanti la vicenda in esame, e non vertendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di stupefacenti, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
E’, invece, privo di pregio l’ulteriore motivo dedotto dal COGNOME avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale ha respinto la sua istanza di messa alla prova, alla luce della definizione del procedimento con il rito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
Infatti, in tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all’imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l’applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiannento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Rv. 282761 – 02; Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. – 2017, Rv. 269072 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria applicata nei confronti degli imputati e rinvia sul punto al Tribunale di Ragusa. Rigetta nel resto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 17 novembre 2022
Il Presidente