Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10457 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a MELFI il 03/04/1989
avverso la sentenza del 12/09/2024 del Tribunale di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con trasmissione degli atti al prefetto di Roma;
Udito il difensore: è presente, in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME del foro di Castrovillari (per delega scritta depositata in udienza), l’avvocato NOME COGNOME in difesa di COGNOME NOME COGNOME il quale puntualizza ed evidenzia le proprie ragioni riportandosi agli scritti difensivi e ai motivi del ricor e ne chiede raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma con sentenza del 12.9.2024 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME COGNOME per estinzione de reato a lui ascritto (guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2 l comma 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Roma il 27.11.2021) a seguito di esito positivo della messa alla prova, disponendo, altresì, la revoca patente di guida dell’imputato.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensor dell’imputato, lamentando violazione di legge sotto il profilo dell’er applicazione dell’art. 187, commi 1-bis e 1-quater, cod. strada e per ave Tribunale esercitato una potestà ad esso non spettante, in quanto rimessa competenza degli organi amministrativi, a seguito della declaratoria di estinz del reato.
Il ricorso è fondato, sulla scorta del costante insegnamento secondo c in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l’estinzione de per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-ter cod. p può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente -di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della me prova, che prescinde dell’accertamento di penale responsabilità, e le ipote applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previst artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, cod. strada, la c disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la compe in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 3717 del 24/01/2023, Rv. 284091 – 01; Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Rv 270348 – 01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Rv. 264819 – 01).
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca de patente di guida, statuizione che va eliminata.
Deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto di Roma pe determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina.
Dispone la trasmissione degli atti al prefetto di Roma per le determinazioni di competenza.
Così deciso il 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr idente