Revoca Patente di Guida per Lesioni Stradali: Quando il Ricorso in Cassazione è Inutile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando si contesta la revoca patente di guida disposta a seguito di una condanna per lesioni stradali. Il caso analizzato dimostra come i tentativi di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove, di competenza esclusiva dei giudici di merito, siano destinati all’insuccesso. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici supremi.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per i reati di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) e per non essersi fermato a prestare assistenza dopo l’incidente (art. 189, comma 7, Codice della Strada). Oltre alla pena principale, veniva disposta la sanzione accessoria della revoca della patente di guida. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e la contestata Revoca Patente di Guida
La difesa ha articolato il proprio ricorso su due punti principali:
1. Vizio di motivazione: si contestava l’effettiva individuazione del veicolo coinvolto nell’incidente, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente e illogica su questo punto cruciale.
2. Violazione di legge e illogicità della motivazione: il secondo motivo si concentrava specificamente sul provvedimento di revoca patente di guida, ritenuto ingiustificato e frutto di una motivazione carente e manifestamente illogica.
La difesa insisteva, anche con una memoria successiva, affinché il ricorso fosse ritenuto ammissibile, puntando soprattutto sulla presunta illegittimità della sanzione accessoria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa con motivazioni nette e lineari.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’identificazione del veicolo, i giudici hanno sottolineato che le doglianze, pur presentate come un vizio di legittimità, miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio. Tale attività, tuttavia, è preclusa in sede di Cassazione, essendo di competenza esclusiva della Corte d’Appello. La Corte Suprema ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse congrua, adeguata, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza, rendendo la censura inammissibile.
Sul secondo motivo, cruciale per la revoca patente di guida, la Corte ha stabilito che la decisione era sostenuta da un “conferente apparato motivazionale”. La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato la gravità e la pericolosità della condotta dell’imputato. Questo elemento, apprezzato con un ragionamento logico e coerente con le risultanze processuali, è stato ritenuto sufficiente a giustificare la sanzione accessoria. Di conseguenza, la decisione di revocare la patente è stata considerata immune da censure che potessero essere sollevate in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si può chiedere ai giudici supremi di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Per quanto riguarda la revoca della patente, la decisione del giudice di merito, se fondata su una valutazione ponderata della gravità e pericolosità del comportamento tenuto, è insindacabile in Cassazione. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del ricorso.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, l’ordinanza chiarisce che la ricostruzione e la valutazione dei fatti, così come l’apprezzamento del materiale probatorio, sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione può riguardare solo vizi di legittimità, cioè errori di diritto.
Su quali basi la Corte di Cassazione può giudicare legittima la revoca patente di guida?
La Corte di Cassazione ritiene legittima la revoca della patente se la decisione del giudice di merito è sostenuta da una motivazione adeguata, logica e coerente. Nel caso specifico, la motivazione basata sulla gravità e la pericolosità della condotta è stata giudicata sufficiente a giustificare tale sanzione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORINO il 25/08/1968
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 590-bis cod. pen., 189, comma 7, cod. strada.
Rilavato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Vizio di motivazione in ordine alla effettiva individuazione del veicolo di cui alla imputazione; 2. Violazione di legge, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al provvedimento di revoca della patente di guida dell’imputato.
Esaminata la memoria difensiva riversata in atti, nella quale la difesa, riportandosi particolarmente al secondo motivo di ricorso, insiste affinchè il ricorso sia ritenuto ammissibile.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la decisione in ordine alla revoca della patente di guida è sostenuta da conferente apparato motivazionale, avendo la Corte di merito evidenziato la gravità e la pericolosità della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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