Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30340 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
-visti gli atti, il Provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 novembre 2021 1 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento del 21 febbraio 2020, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, nel resto confermando la decisione di primo grado, con cui, tra l’altro, era stata disposta la revoca della patente di guida nei confronti dell’imputato.
Il COGNOME, in particolare, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per avere condotto un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato, mediante esame etilometrico effettuato con apparecchiatura di tipo alcoltest, pari a 1,93 g/1 e a 1,86 g/l). Fatto accertato in Agrigento il 26 dicembre 2016.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, – in ordine alla revoca della patente di . cruida, con conseguente declaratoria della prescrizione.
Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito per aver confermato il provvedimento di revoca della patente di guida pur a seguito della disposta esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, legittimante l’adozione della più grave sanzione amministrativa accessoria. La residua condanna per l’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada avrebbe, infatti, consentito solo l’applicazione della misura della sospensione della patente di guida.
La fondatezza dell’indicata doglianza consentirebbe, pertanto, la declaratoria della estinzione del reato per prescrizione, il cui termine sarebbe medio tempore maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di appello.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, oltre all’annullamento della stessa pronuncia limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Risulta, infatti, fondata la censura eccepita da parte del ricorrente, considerato che, per espressa previsione della norma del comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, nell’ipotesi in cui venga accertato nei confronti del conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I – come nella specie verificatosi con riguardo al COGNOME consegue l’obbligatoria revoca della patente di guida.
Tale disposizione aveva, dunque, correttamente giustificato l’applicazione della più grave sanzione amministrativa nel giudizio di primo grado, ma nel momento in cui i giudici di appello lianno deciso di escludere- la sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, mantenendo la condanna dell’imputato per la sola ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, è venuto meno il presupposto giuridico giustificativo dell’adozione della revoca della patente di guida, conseguentemente imponendo’ l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’applicazione di tale sanzione amministrativa accessoria.
2.1. Deve, tuttavia, essere anche osservato come, nella specie, fosse pure compito della Corte territoriale quello di disporre l’applicazione della diversa sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, essendo espressamente previsto dall’art. 186 cod. strada che all’accertamento del reato di cui alla lett. c) – per cui il ricorrente è stato condannato – consegue, in og caso, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La non effettuata applicazione impone, dunque, l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, limitatamente all’indicato aspetto, non potendo essere disposta la sospensione della patente di guida direttamente da parte di questa Corte, stante la discrezionalità sottesa alla determinazione della relativa durata.
Pur in costanza della ritenuta fonclatezza della doglianza eccepita, il Collegio ritiene, comunque, che non possa essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione – i cui termini sono effettivamente maturati in data 26 dicembre 2021, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado dovendo, nella specie, trovare applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e perfettamente aderente al caso di specie, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove l’impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l’omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all’accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l’applicazione delle indicate sanzioni (così, espressamente: Sez. 4, n. 3525 del 10/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282574-01; Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013′ COGNOME, Rv. 256416-01).
Ne consegue, in conclusione, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare. Deve, altresì, essere annullata la medesima sentenza limitatamente·alla mancata applicazione della sospensione della patente cli guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.N11.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma l’11 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente’