Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46361 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RHO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIBUNALE di GORIZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG, dott.ssa AVV_NOTAIO. COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME, nata il DATA_NASCITA, dal Tribunale di Firenze in data 17 settembre 2013, irrevocabile il 25 ottobre 2013, ma non ha al contempo revocato la sentenza del Tribunale di Firenze del 28 febbraio 2013, irrevocabile il 9 maggio 2013. Ha preso atto che la sentenza del Tribunale di Gorizia, indicata sub a), ed ernessa il 25 gennaio 2017 ha ad oggetto 91 episodi integranti il reato di cui all’art. 495 cod. pen., tra i quali è compres quello giudicato con la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 settembre 2013 ma non anche quello oggetto della sentenza di Tribunale di Firenze del 28 febbraio 2013.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto difetto di motivazione. È del tutto illogica la motivazione resa dal Tribunale, atteso che la sentenza sub a) emessa dal Tribunale di Gorizia ha ad oggetto 91 episodi elencati nei rilievi dattiloscopici allegati al capo di imputazione, tutti riguardanti delle identificazioni, tra cui è espressamente indicato il fatto commesso in data 14 ottobre 2011, ove la COGNOME è stata identificata sotto il nome di “COGNOME NOME, nata in Croazia il DATA_NASCITA). Detto episodio è lo stesso di quello giudicato con la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 28 febbraio 2013, irrevocabile il 9 maggio 2013, ove la COGNOME era infatti imputata con il nome di “COGNOME“.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Come rilevato anche dal Procuratore generale, dall’esame della sentenza emessa dal Tribunale di Gorizia il 25 gennaio 2017, specificamente dall’allegato dei rilievi dattiloscopici, si trae che tra le numerose imputazioni per reato di cui all’art. 495 cod. pen. è annoverato anche l’episodio del 14 ottobre 2011 avvenuto in Firenze, oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Firenze, del 28 febbraio 2013.
Occorre allora che il Tribunale di Gorizia, previo annullamento dell’impugnata ordinanza, provveda ad un nuovo giudizio al fine di riscontrare s quanto emerge dalla consultazione dell’incarto processuale sia effettivament corrispondente a quanto reale mente deciso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia.
Così deciso in Roma, 17 ottobre 2023.