Revoca Parte Civile: Quando la Condanna Penale Resta ma il Risarcimento Cade
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un importante principio procedurale: la revoca della parte civile nel corso del giudizio di legittimità comporta l’annullamento delle statuizioni civili, anche quando il ricorso penale dell’imputato viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la condanna penale può diventare definitiva, ma l’obbligo di risarcire il danno stabilito in quella sede viene meno. Analizziamo insieme questa interessante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un imprenditore condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano valutato superficialmente le prove, basando la condanna principalmente sulle dichiarazioni del curatore fallimentare senza un adeguato approfondimento.
Parallelamente, nel corso del giudizio dinanzi alla Suprema Corte, la parte civile, ovvero il soggetto danneggiato dal reato che si era costituito per ottenere il risarcimento, ha dichiarato di revocare la propria costituzione.
La Revoca della Parte Civile e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione si è trovata di fronte a una duplice questione. Da un lato, doveva valutare l’ammissibilità del ricorso dell’imputato contro la sua condanna penale. Dall’altro, doveva considerare gli effetti della revoca della parte civile sulle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata.
Per quanto riguarda il ricorso penale, i giudici lo hanno ritenuto inammissibile. I motivi presentati sono stati giudicati generici e non specificamente correlati alle argomentazioni della sentenza d’appello. In sostanza, l’appello non conteneva una critica puntuale e circostanziata del ragionamento che aveva portato alla conferma della condanna, limitandosi a contestazioni vaghe.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su due principi distinti ma coesistenti. In primo luogo, l’inammissibilità del ricorso penale è stata dichiarata in conformità a un consolidato orientamento giurisprudenziale: i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non possono limitarsi a una generica contestazione della valutazione delle prove, poiché la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
In secondo luogo, e qui risiede il punto di maggior interesse, la Corte ha stabilito che la revoca della parte civile comporta necessariamente l’annullamento senza rinvio delle statuizioni civili. La costituzione di parte civile, infatti, inserisce un’azione civile all’interno del processo penale. Se tale costituzione viene revocata, come previsto dall’art. 82 del codice di procedura penale, il rapporto processuale civile si estingue. Di conseguenza, il giudice penale perde il potere di decidere sulla domanda risarcitoria. La condanna al pagamento di un risarcimento, essendo strettamente legata all’iniziativa processuale della parte offesa, viene meno nel momento in cui tale iniziativa cessa.
Le Conclusioni
La sentenza analizzata porta a una conclusione netta: la condanna penale dell’imputato per bancarotta fraudolenta è diventata definitiva a causa dell’inammissibilità del suo ricorso. Tuttavia, a seguito della revoca della costituzione di parte civile, l’imputato non è più tenuto a versare il risarcimento del danno stabilito in sede penale. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni civili, confermando nel resto la responsabilità penale. Questa decisione sottolinea la netta separazione tra l’azione penale, perseguita dallo Stato, e l’azione civile risarcitoria, che rimane nella disponibilità della parte danneggiata.
Cosa succede alla condanna al risarcimento se la parte civile si ritira durante il processo in Cassazione?
La condanna al risarcimento dei danni (statuizioni civili) viene annullata senza rinvio, poiché la revoca della costituzione di parte civile estingue l’azione civile all’interno del processo penale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici e non contenevano una critica specifica e correlata alle ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a contestare in modo vago la valutazione delle prove.
L’annullamento della condanna civile ha effetti sulla condanna penale?
No, l’annullamento delle statuizioni civili non influisce sulla condanna penale. Nel caso di specie, la responsabilità penale dell’imputato per il reato di bancarotta è stata confermata e la condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.g. NUMERO_DOCUMENTO – Rel. Borrelli Ud. 25.09.2024 –
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato nei suoi confronti la pronunzia di primo grado con la quale il ricor era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva;
Preso atto della dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile.
Considerato che entrambi i motivi di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazion della legge nonché vizio motivazionale della sentenza impugnata in quanto la stessa darebbe atto solo superficialmente delle risultanze probatorie, omettendo di soffermarsi sulle deduzioni presentate dalla difesa e limitandosi a richiamare le dichiarazioni curatore fallimentare senza approfondirle – sono indeducibili perché avulsi da una critica specifica alle argomentazioni con le quali la Corte di appello ha confermato il giudizio cir coinvolgimento del prevenuto nella condotta distrattiva. Milita nel senso dell’inammissibil del ricorso, dunque, un principio di diritto più volte affermato da questa Corte, vale a quello secondo cui sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necess correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ma che la revoc della costituzione di parte civile comporta la necessità di annullare senza rinvio la sente impugnata agli effetti civili. Il Collegio intende uniformarsi, a questo rig condivisibile insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di revoca della costituzione di parte civile nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso p dall’imputato, deve rilevare, anche d’ufficio, la sopravvenuta estinzione del rappo processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza i ordine alle statuizioni civili in essa contenute. Tale conclusione riposa sulla circostanza a seguito di una revoca ritualmente avvenuta nelle forme di cui all’art.82 cod. proc. pen., estingue il rapporto processuale civile nel processo penale, sicché il Giudice penale non pu mantenere ferme le statuizioni civili, posto che, in caso di revoca della costituzione di p civile, cessano gli effetti di tale costituzione (art.76, secondo comma cod. proc. pen.), conseguente caducazione della condanna risarcitoria sottesa all’iniziativa processuale della parte offesa (Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 275195 – 01; Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 265250).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. Dichiar ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso il 25 settembre 2024.