Revoca Parte Civile: Annullamento delle Statuizioni Civili anche con Ricorso Inammissibile
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio processuale: la revoca della parte civile ha effetti decisivi sulle statuizioni civili, anche quando il ricorso penale dell’imputato viene dichiarato inammissibile. Questo caso, riguardante un’accusa di bancarotta fraudolenta, dimostra come un accordo transattivo possa modificare l’esito di un procedimento, almeno per quanto concerne gli aspetti risarcitori.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione al fallimento di due società a responsabilità limitata. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione basato su tre motivi principali:
1. La mancata assunzione di una testimonianza ritenuta decisiva.
2. L’illogicità della motivazione riguardo la sussistenza degli elementi del reato.
3. L’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Penale
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In particolare:
* Il primo motivo è stato giudicato generico e non conforme ai requisiti di legge, poiché non specificava gli elementi necessari a consentire alla Corte di valutarne la fondatezza.
* Il secondo motivo è stato considerato una mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
* Il terzo motivo, relativo alla pena, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso specifico aveva fornito una motivazione adeguata.
Di conseguenza, sotto il profilo strettamente penale, il ricorso è stato respinto.
L’Impatto della Revoca della Parte Civile
Il colpo di scena è avvenuto dopo la proposizione del ricorso. La difesa dell’imputato ha depositato degli atti transattivi stipulati con le curatele fallimentari delle società, le quali si erano costituite parti civili nel processo. Con questi accordi, le curatele rinunciavano a ogni pretesa civile e penale e revocavano formalmente la loro costituzione di parte civile.
Questo atto ha cambiato radicalmente la situazione. La Corte di Cassazione, pur confermando l’inammissibilità del ricorso penale, ha dovuto prendere atto della revoca della parte civile. Citando una giurisprudenza consolidata, ha affermato che la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile deve essere rilevata d’ufficio.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio chiaro: il giudizio penale e quello civile, sebbene uniti nello stesso processo, mantengono una loro autonomia. La revoca della parte civile estingue l’azione civile per il risarcimento del danno all’interno del processo penale. Questa estinzione è un fatto processuale che il giudice deve rilevare obbligatoriamente, anche d’ufficio, indipendentemente dall’esito del ricorso penale.
Pertanto, anche se il ricorso dell’imputato era inammissibile, la Corte non poteva ignorare la revoca. Di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili (cioè le condanne al risarcimento del danno), revocandole. Per il resto, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
La sentenza offre una lezione fondamentale: un accordo transattivo con la parte danneggiata può avere effetti risolutivi sugli aspetti economici di una condanna penale, anche in una fase avanzata del procedimento. La revoca della parte civile obbliga il giudice a cancellare la condanna al risarcimento, persino quando l’impugnazione penale è destinata al fallimento per motivi procedurali. Per l’imputato, questo significa che, pur rimanendo la condanna penale, l’obbligo di risarcire il danno stabilito nel processo viene meno, rappresentando un risultato pratico di notevole importanza.
Cosa succede se la parte civile revoca la sua costituzione durante il giudizio in Cassazione?
La Corte di Cassazione deve rilevare, anche d’ufficio, l’estinzione del rapporto processuale civile e, di conseguenza, annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, revocandole.
Un ricorso penale inammissibile impedisce alla Corte di annullare le statuizioni civili?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’inammissibilità del ricorso penale non impedisce alla Corte di annullare le statuizioni civili, qualora sia intervenuta la revoca della costituzione di parte civile. Le due questioni vengono trattate in modo indipendente.
Quali sono state le conseguenze finali per l’imputato in questo caso?
L’imputato ha visto confermata la sua condanna penale ed è stato obbligato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende. Tuttavia, la sua condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili è stata annullata grazie all’accordo transattivo e alla conseguente revoca.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37629 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale cui agli art. 216,219 R.D. 267/1942 con riferimento ai fallimenti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Letta la memoria difensiva pervenuta in data 19 luglio 2024 nell’interesse del ricorrente a firma del difensore di fiducia con la quale si insiste nell’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente contesta l’assenza di motivazione in sentenza in relazione alla mancata assunzione della testimonianza, considerata prova decisiva, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (p.12 della impugnata sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia una motivazione illogica in riferimento all’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito(p.13 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Ritenuto che con il terzo e ultimo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 17 della sentenza impugnata).
Considerato che sono pervenute in data 9 e 10 settembre 2024 due memorie a firma del difensore di fiducia nonché procuratore speciale dell’imputato a cui sono allegati atti transattivi intervenuti con le curatele dei fallimenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, costituite parti civili con rinuncia a qualsivoglia pretesa civil
e penale, impegnandosi a revocare la costituzione di parte civile, nonché l’atto di revoca di costituzione di parte civile ad opera della curatela RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di revoca della costituzione di parte civile intervenuta nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dall’imputato, deve rilevare, anche d’ufficio, la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale ed annullare senza rinvio la sentenza in ordine alle statuizioni civili in esse contenute, anche in ipotesi di inammissibilità del ricorso. (Sez. 2, n. 43311 del 08/10/2015, COGNOME, Rv. 265250; Sez. 4, n.3454 del 16/01/2019, Scozzafava Rv. 275195, Scozzafava con le quali la Corte ha annullato le statuizioni civili della sentenza di condanna pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Va tuttavia annullata la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che vanno revocate.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, che revoca.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consig j ie.ie ,estensore
Il Presidente