Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1894 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1894 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Cagliari letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del Sostituto Procuratore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che conclude per l ‘inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 luglio 2025, depositata nella medesima data, la Corte d’appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di revoca o sospensione dell’ordine di esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, emesso
in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Cagliari in data 17 novembre 2014.
L’ordine di rimessione in pristino ha ad oggetto un terrapieno abusivamente realizzato. Il terrapieno, secondo la sentenza passata in giudicato, ha le dimensioni di 975 mc., mentre, secondo i rilievi del consulente della Procura generale presso la Corte d’appello di Cagliari, effettuati ai fini dell’esecuzione dell’ordine di rimessione in pristino, ha le dimensioni di 166 mc., così come già indicato nella consulenza tecnica depositata dalla difesa nel corso del processo di merito.
La Corte d’appello di Cagliari, nel rigettare la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di rimessione in pristino, ha rilevato, anzitutto, che le modalità con le quali è stato compiuto l’accertamento demandato al consulente tecnico nominato dalla Procura generale non comportano alcuna lesione del diritto di difesa, trattandosi di una consulenza meramente strumentale a definire in termini precisi l’esecuzione della demolizione già disposta. Ha osservato, poi, che non può assumere rilievo, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di esecuzione, la circostanza che l’esecutato abbia presentato denuncia nei confronti di coloro che avevano compiuto gli accertamenti nel procedimento penale nel 2008. Ha rilevato, infine, che la corrispondenza dell’attuale stato dei luoghi, come risultante dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura generale, a quello indicato nella consulenza di parte resa nel giudizio di merito non dimostra l’erroneità delle conclusioni della sentenza passata in giudicato, perché il sito è rimasto nella piena disponibilità dell’attuale ricorrente per dieci anni tra la pronuncia di tale decisione e l’esecuzione della indicata consulenza.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 666, 676 e 125 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità dell’ordinanza per omessa valutazione di elementi sopravvenuti ed erronea interpretazione del contenuto dell’opposizione.
Si deduce che il giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare importanti elementi sopravvenuti, tra i quali, in particolare, la consulenza tecnica d’ufficio depositata nel corso dell’esecuzione, che avrebbe accertato la modesta entità del «manufatto di terra agricola».
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione del contenuto dei motivi dell’opposizione.
Si deduce che la Corte d’appello di Cagliari ha erroneamente interpretato i motivi dell’opposizione, posto che questa non sarebbe volta a rimettere in discussione il giudicato penale, quanto piuttosto a far valere nuovi elementi emersi nel corso dell’esecuzione. Trattasi, in particolare: a) della consulenza tecnica d’ufficio, attestante la modestissima entità del manufatto, incompatibile con le dimensioni riportate in sede d’indagini e in dibattimento; b) della querela proposta avverso due agenti della Polizia locale che avrebbero reso false dichiarazioni in merito alle dimensioni del manufatto, rappresentandolo come di ingente consistenza, inducendo, così, il Tribunale in errore e determinando una condanna per reato più grave.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia l’errore di fatto decisivo in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione, ritenendo che il manufatto sarebbe stato ridotto dal ricorrente nei dieci anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza.
Si rappresenta che tale circostanza risulta smentita sia dalla documentazione in atti, costituita anche da foto storiche e da documentazione pubblica, sia dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, che attestano l’identità dello stato dei luoghi dal 2008 e l’inesistenza del terrapieno ipotizzato in sentenza.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost., avuto riguardo al diritto al contraddittorio e all’irragionevolezza e contraddittorietà della decisione.
Si deduce che i sopralluoghi del consulente tecnico d’ufficio sono avvenuti in assenza dell’interessato, attuale ricorrente, e senza previa comunicazione o autorizzazione d’accesso alla proprietà privata del medesimo, determinando così una violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo. Si evidenzia che, a causa della falsa rappresentazione delle dimensioni abnormi del terrapieno, il ricorrente non potuto beneficiare della decisione della Corte costituzione n. 56 del 2016, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione incriminatrice, nella parte in cui qualificava gli interventi comportanti realizzazione di cubatura inferiore a 750 mc. delitti invece che contravvenzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure esposte nei primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché strettamente connesse, le quali contestano il rigetto della richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, deducendo che l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto degli elementi di novità acquisiti, e, in particolare, degli esiti della consulenza tecnica disposta dalla Procura Generale presso la Corte d’appello a fini di esecuzione, nonché della denuncia proposta a carico degli agenti accertatori che hanno deposto nel processo di merito, per rilevare l’erroneità delle conclusioni sulla consistenza dell’abuso cui erano pervenuti i Giudici di merito, ed ha spiegato le differenze riscontrate sulla base di un’ipotesi – la modifica dello stato dei luoghi ad opera dell’attuale ricorrente – smentita da foto storiche oltre che dagli elementi acquisiti.
2.1. Va osservato che le censure appena sintetizzate, nella loro sostanza, come più chiaramente esplicitato nel successivo quarto motivo, mirano a contestare la qualificazione giuridica data dai Giudici di merito alla condotta dell’attuale ricorrente.
Precisamente, nel giudizio di merito è stata ravvisata la sussistenza del delitto di cui all’art. 181, comma 1bis , d.lgs. n. 42 del 2004, perché, secondo le risultanze istruttorie acquisite, il terrapieno abusivamente realizzato aveva comportato un aumento del manufatto originario di entità superiore a settecentocinquanta metri cubi e precisamente pari a 975 metri cubi. La dimensioni dell’abuso, per come ritenute accertate, hanno impedito all’attuale ricorrente di poter invocare l’applicazione del contenuto della sentenza della Corte costituzione n. 56 del 2016, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione incriminatrice di cui all’art. 181, comma 1bis , d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui qualificava gli interventi comportanti realizzazione di cubatura inferiore a 750 mc. come delitti invece che come contravvenzioni. In particolare, secondo l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità seguita a tale decisione, la riqualificazione della condotta avente ad oggetto la realizzazione di manufatti di cubatura inferiore a 750 mc. come contravvenzione consentirebbe di conseguire per tale ipotesi, anche in sede di esecuzione, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione se la sentenza irrevocabile di condanna non fosse intervenuta nel termine di cinque anni dal momento del fatto, invece che nel termine di sette anni e mezzo, secondo la disciplina del tempo minimo per i delitti, con conseguente revoca dell’ordine di rimessione in pristino.
2.2. Ciò posto, le censure indicate non riescono ad evidenziare vizi di legittimità della decisione impugnata in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
La decisione impugnata esclude che le dimensioni dell’abuso possano essere ricalcolate a far data dall’epoca di commissione del reato o della sentenza di condanna
sulla base degli elementi indicati, perché: a) la denuncia dell’interessato nei confronti degli agenti accertatori escussi nel giudizio di merito è elemento irrilevante al fine di inficiare l’attendibilità degli accertamenti dai medesimi compiuti, e, quindi, di determinare la revoca o la sospensione dell’ordine di rimessione in pristino; b) la consulenza tecnica disposta dalla Procura Generale presso la Corte d’appello è stata eseguita a dieci anni di distanza dal 3 dicembre 2014, data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la quale aveva accertato la consistenza dell’abuso in 975 mc., ed è stata effettuata al solo fine di compiere le attività di esecuzione dell’ordine di rimessione in pristino; c) l’area occupata dal terrapieno abusivamente realizzato è rimasta nella disponibilità dell’attuale ricorrente per tutto il periodo intercorrente tra la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e i primi mesi del 2025, epoca della consulenza tecnica disposta dalla Procura Generale presso la Corte d’appello; d) nessun monitoraggio dello stato dei luoghi è stato compiuto nel corso dei dieci anni indicati; e) è quindi ragionevole ipotizzare una modifica dello stato dei luoghi ad opera dell’attuale ricorrente nel periodo intercorso tra la data dell”irrevocabilità della sentenza di condanna e la consulenza tecnica disposta dalla Procura Generale presso la Corte d’appello.
Le conclusioni dell’ordinanza impugnata, laddove si esclude che le dimensioni dell’abuso possano essere ricalcolate a far data dall’epoca di commissione del reato o della sentenza di condanna, o dal suo passaggio in giudicato, non presentano vizi logici o giuridici, perché fondate su elementi precisi e congrui.
Deve aggiungersi, inoltre, come indicato nella requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, che un altro elemento significativo e coerente con le conclusioni dell’ordinanza impugnata è desumibile dalla sentenza emessa dalla Corte di cassazione all’esito del precedente incidente di esecuzione, sempre proposto dall’attuale ricorrente ed avente il medesimo oggetto. Invero, Sez. 3, n. 23028 del 24/06/2020, COGNOME, Rv. 279708 – 01, non solo aveva rigettato analoga istanza dell’attuale ricorrente di dichiarare l’estinzione per prescrizione ‘ora per allora’ del delitto di cui all’art. 181, comma 1bis , d.lgs. n. 42 del 2004, ma, soprattutto, aveva osservato che «il volume dell’edificio in questione, come emerge dall’elaborato redatto dal consulente della difesa, è pari a 487 mc.», quindi in ogni caso ben superiore ai 166 mc. rilevati in occasione della consulenza eseguita nel 2025 su incarico della Procura generale presso la Corte d’appello.
Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel quarto motivo di ricorso, le quali contestano la legittimità degli accertamenti del consulente tecnico
nominato dalla Procura Generale presso la Corte d’appello, deducendo che gli stessi sono stati eseguiti in assenza dell’attuale ricorrente e senza previa comunicazione o autorizzazione d’accesso alla proprietà privata del medesimo, determinando così una violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo.
Invero, come precisato dall’ordinanza impugnata, gli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico nominato dalla Procura Generale presso la Corte d’appello hanno avuto una proiezione esclusivamente esecutiva, in quanto diretti non già a accertare nuovamente l’entità dell’abuso paesaggistico, bensì ad individuare l’oggetto e le modalità da seguire in concreto per la riduzione in pristino, i costi di demolizione, sgombero e smaltimento del materiale, nonché elementi utili per la scelta dell’impresa cui affidare i lavori necessari a tal fine.
In altri termini, la consulenza tecnica ha avuto ad oggetto accertamenti tecnici ripetibili, strumentali alle determinazioni del AVV_NOTAIO Ministero quale organo dell’esecuzione; il suo svolgimento, pertanto, non doveva essere effettuato in contraddittorio.
Si può aggiungere che non è nemmeno chiaro quale sia l’interesse dell’attuale ricorrente a formulare le censure esposte nel quarto motivo, in quanto i risultati della consulenza tecnica in questione sono stati addotti come significativi elementi di novità sopravvenuti a suo favore per discutere dell’entità dell’abuso paesaggistico, e, quindi, della correttezza del titolo di reato ritenuto nel processo di cognizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME