Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME, nata a Casal di Principe (Ce) il DATA_NASCITA NOME, nato a Santa NOME Capua Vetere (Ce) il DATA_NASCITA NOME, nato ad Aversa (Ce) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dell’8/4/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8/4/2025, la Corte di appello di Napoli rigettava l’istanza proposta da NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al fine di ottenere la revoca dell’ordine di demolizione emesso con riguardo alla sentenza pronunciata dalla stessa Corte il 9/1/2008, irrevocabile il 16/10/2008.
Propongono congiunto ricorso per cassazione gli istanti, deducendo – con unico motivo – il difetto assoluto di motivazione. La Corte di appello avrebbe
respinto l’istanza con un unico argomento, ossia il rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria; nessuna considerazione, dunque, sarebbe stata espressa quanto al prevedibile esito dell’impugnazione proposta dinanzi al giudice amministrativo avverso il provvedimento del Comune, quanto alla sussistenza specifica di cause ostative al suo accoglimento, quanto alla durata necessaria per la definizione della procedura in tutte le sue fasi. La radicale assenza di ogni argomento su tali profili, con particolare riguardo ai possibili esiti e ai tempi definizione della procedura di condono, renderebbe evidente il vizio del provvedimento, come da ampia giurisprudenza di legittimità che i ricorrenti richiamano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano manifestamente infondati.
L’ordinanza impugnata contiene una motivazione per un verso, in effetti, sintetica, ma, per altro verso, del tutto adeguata ed essenziale, con la quale è stato congruamente argomentato il rigetto della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione; in particolare, è stato evidenziato il definitivo rigetto della richies di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, da parte della amministrazione comunale competente, con provvedimento del 31/10/2024.
Ebbene, a fronte di questo breve ma completo argomento, i ricorsi si sviluppano lungo linee generiche e fattuali, come tali, dunque, inammissibili in questa sede.
5.1. In particolare, anziché indicare concreti e documentati elementi eventualmente offerti al Giudice dell’esecuzione – in forza dei quali l’ordine di demolizione dovrebbe essere revocato, la censura si limita a sostenere che la Corte di appello non avrebbe valutato: “1) il prevedibile esito dell’istanza di condono in seno alla impugnazione esperita innanzi al Tar; 2) la sussistenza specifica delle cause ritenute essere ostative al suo accoglimento insite all’interno dello stesso provvedimento; 3) la durata necessaria alla definizione integrale della sua procedura per tutte le fasi”. Ebbene, queste affermazioni non risultano in alcun modo circostanziate e, peraltro, insistono sulla necessità che il Giudice attenda l’esito della procedura amministrativa di sanatoria (neppure meglio specificata), senza dunque misurarsi con la motivazione dell’ordinanza che ha dato atto del definitivo rigetto della relativa istanza.
5.2. I ricorsi, di seguito, risultano manifestamente infondati anche laddove contestano alla Corte di appello di non aver dato corso ad una istruttoria, diretta ad accertare ì possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento; sebbene, infatti, la giurisprudenza richiamata risulti corretta e qui da confermare, appare
tuttavia evidente che la stessa non concerne affatto il caso in questione, nel quale – si ribadisce – i ricorrenti non danno conto di una procedura per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ancora in corso o di una relativa impugnazione, e, soprattutto, non si confrontano affatto con il chiaro argomento impiegato dalla Corte di appello per rigettare l’istanza.
6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 settembre 2025
Deposita in Ca.,:iceíeria