Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33964 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli c/ NOME nato a CAIVANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti al tribunale di Napoli.
1.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione – giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza (giusta sentenza n. 49414 del 2019 della Terza Sezione penale di questa Corte), con la quale era stata accolta l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione di opere abusive, impartito con la sentenza di condanna 329/2000 del Pretore di Napoli, sez. distaccata di Frattamaggiore, formulata nell’interesse di COGNOME NOME, n.q. di erede di COGNOME NOME, condannata in via definitiva per avere realizzato una costruzione abusiva (sopraelevazione di un secondo piano occupante una superficie di circa mq 135), ha accolto l’istanza e, per l’effetto, revocato il citato ordine.
In quella sede, il Tribunale aveva ritenuto formato un silenzio-assenso dell’amministrazione sulla domanda di sanatoria relativa all’immobile, ma l’ordinanza era stata impugnata con ricorso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale aveva dedotto vizi della motivazione in relazione al supposto condono delle opere abusive, rilevando che, nella specie, la definizione della procedura, in mancanza di attestazione dell’autorità amministrativa, era stata evinta in base a una ricostruzione incompleta che non aveva tenuto conto degli elementi da valutarsi ai fini della verifica della condonabilità, avendo peraltro il Comune, con nota del 4 aprile 2017, comunicato la mancata definizione dell’istanza per carenza di integrazione documentale.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge: il Tribunale avrebbe dato atto dei principi ai quali era tenuto a conformare la propria decisione, omettendo però di esaminare i presupposti per verificare la legittimità dell’atto amministrativo, sia quanto alla volumetria delle opere sanate, avuto riguardo alla natura dell’opera (una sopraelevazione di un preesistente manufatto); che tenuto conto del calcolo delle volumetrie assentibili, come richiesto dalla Corte rimettente, nella specie trattandosi di una sopraelevazione di circa mq 135, non indipendente e staticamente connessa al manufatto sottostante.
La difesa del NOME ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto.
2. Stante la natura del giudizio, è doveroso un sintetico richiamo alla sentenza di annullamento. In quella sede, il giudice rimettente aveva, intanto rilevato che, secondo il costante orientamento di legittimità, in materia edilizia, in sede di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione a seguito dell’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 289, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, deve accertare l’esistenza di precise condizioni ; per poi precisare che la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria, può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione. In conclusione, quel giudice evidenziava come, nella specie, il Tribunale non avesse fatto corretta applicazione di tali principi: non aveva effettuato sufficienti accertamenti circa gli elementi rilevanti (avendo omesso, in particolare, di yerificare se la volumetria condonabile fosse contenuta nel limite del 30% della cubatura preesistente); e neppure considerato, ai fini della valutazione della formazione del silenzio-assenso, l’interlocuzione tra il Comune e la parte richiedente con nota comunale del 4 aprile 2017 (relativamente all’adeguatezza della documentazione presentata). In definitiva, secondo il giudice rimettente, era mancata un’adeguata valutazione circa la concreta configurabilità di un provvedimento amministrativo che si ponesse in insanabile contrasto con l’ordine di demolizione, con conseguente necessità di un nuovo giudizio da parte del giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi enunciati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il Tribunale, giudice del rinvio, richiamati detti principi, ha ricostruito la vicen che fa da sfondo all’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, dando atto dell’istruttoria svolta (audizione del Responsabile dell’UTC in merito alla pratica di condono presentata dal NOME), dalla quale era emerso che effettivamente la pratica di condono non si era perfezionata, avendo l’ente richiesto una integrazione documentale, ma che, sulla scorta della produzione difensiva all’udienza del 24/01/2025 (permesso a costruire in sanatoria n. 65 del 23/12/2024), era poi intervenuto il permesso in sanatoria, atto amministrativo incompatibile con l’ordine di demolizione. Al tempo stesso, tuttavia, ha ribadito che il permesso non determina automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione, richiedendo infatti la verifica della legittimità dell’atto amministrativo e ritenuto, nella specie, esaurita detta verific affermando che la domanda di condono rispondeva ai requisiti di legge e alle condizioni richieste (compreso l’avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e degli oneri accessori) e che era intervenuto il permesso a costruire in sanatoria.
4. Il percorso motivazionale seguito dal giudice del rinvio incorre effettivamente nei vizi denunciati in ricorso.
In particolare, dopo aver testualmente affermato che l’ottenimento del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell’ordine di demolizione, richiedendo la verifica della legittimità del titolo sopravvenuto (cfr. pag. 4 de provvedimento impugnato), quel giudice ha poi ritenuto esaurito, in modo evidentemente contraddittorio, detto controllo quanto alla sola domanda di condono, facendo rinvio, peraltro, all’unico dato (assolvimento del versamento delle somme per l’oblazione e gli oneri accessori), rispetto a quelli, ben più numerosi, indicati dal giudice rimettente; e si è soprattutto limitato, quanto al permesso a costruire in sanatoria, a valorizzarne il mero dato dell’intervenuto rilascio, a tal fine ritenendo pertinente un richiamo giurisprudenziale (Sez. 3, n. 23311 del 29/05/2023, Lavia, n. m.) che, in maniera di nuovo contraddittoria, si colloca tuttavia nel solco di una giurisprudenza, per la quale il giudice dell’esecuzione deve, per l’appunto, accertare la legittimità del permesso di costruire in sanatoria emesso (nel caso richiamato nel provvedimento impugnato, avendo la Corte di cassazione, infatti, cassato la decisione per essersi il giudice limitato, esattamente come nel caso qui all’esame, a riscontrarne il rilascio, così sottraendosi al potere-dovere di controllo espressamente riconosciutogli dall’ordinamento; conf. Sez. 3, n. 12389 del 21/02/2017, COGNOME, Rv. 271170 – 01; Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, COGNOME, Rv. 275565 – 01; n. 26004 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276014 – 01; Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, COGNOME, Rv. 277668 – 01; n. 39602 del 03/10/2024, COGNOME, Rv. 287019 – 01; Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019, COGNOME, Rv. 277668 – 01; n. 39602 del 03/10/2024, COGNOME, Rv.
287019 – 01). Ha, così, omesso di spiegare le ragioni delle conclusioni rassegnate in relazione al requisito dell’insanabile contrasto del provvedimento di condono con l’ordine di esecuzione e neppure fatto cenno agli accertamenti circa gli elementi rilevanti (avendo omesso, in particolare, di verificare se la volumetria condonabile fosse contenuta nel limite del 30% della cubatura preesistente), specificamente indicati dal giudice rimettente.
Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione, per un rinnovato giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione.
Deciso il 16 settembre 2025.
La Consigliera est.
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