Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2588 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2588 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di attendibilità alla compagna del condannato in relazione alla querela proposta nei suoi confronti, nonché del mancato approfondimento della domanda di detenzione domiciliare – sono manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Messina, nel revocare il beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi svolti quella sede, osserva che: – il condannato non ha dato prova di una fattiva partecipazione all’opera di rieducazione, risultando avere COGNOME colpito ripetutamente al volto la compagna per un diverbio insorto per futili motivi; – non emerge alcun elemento per cui dubitare della persona offesa, la quale al momento della denuncia presentava evidenze fisiche dell’aggressione e produceva anche diverse fotografie che la ritraevano con evidenti ecchimosi; – le dichiarazioni della querelante, secondo cui la causa scatenante dei comportamenti violenti del compagno sarebbe la continua assunzione sia di sostanze stupefacenti che di sostanze alcoliche, risultano riscontrate dal fatto che al momento dell’intervento degli operatori di P.RAGIONE_SOCIALE ha consegnato loro un involucro contenente sostanza polverosa, verosimilmente cocaina, e che il ricorrente ha a suo carico un procedimento penale pendente per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90; – le gravi condotte poste in essere da COGNOME non consentono di formulare una prognosi favorevole in relazione alla fruizione di misure alternative, neanche di tipo più restrittivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale, si insiste, oltre ch sull’inattendibilità della persona offesa, pure a fronte di tale ultimo rili dell’ordinanza impugnata, sul mancato approfondimento della concedibilità della detenzione domiciliare – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.