Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4147 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4147 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ge
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Visti gli atti ed il provvedimento impugnato;
esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da NOME COGNOME;
ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Tribunale di sorveglianza di Taranto, nel dichiarare inammissibile le istanze ex artt. 47, 47 ter e 48 ord. pen., fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell’art. 58-quater, comma 3, L. nr. 354 del 1975, che stabilisce il divieto di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli e non siano decorsi tre anni; in tale situazione versava certamente il COGNOME, il quale aveva subito, il 12/08/2024, la revoca dell’affidamento in prova ordinario;
preso atto che le censure, oltre a denunciare un asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 gennaio 202v .