Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24249 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 15/05/1984
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso il provvedimento del 30 gennaio 2025, con cui il
Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME
Torino, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare.
Ritenuto che il ricorso di Torino non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare
una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, che appaiono
correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava inammissibile l’istanza di applicazione della misura alternativa alla detenzione controversa in
ragione del fatto che lo stesso Tribunale, nel triennio precedente, aveva disposto la revoca di un analogo beneficio penitenziario, ai sensi dell’art.
58-quater
Ord.
pen.
Ritenuto, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, che: «Il divieto previsto dall’art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell’affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi» (Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.