Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18188 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18188 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Pagani il 22/10/1961 avverso l’ordinanza resa il 23 gennaio 2025 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame e le misure di prevenzione, ha respinto l’istanza avanzata ex art. 11 comma 2 del decreto legislativo 159/2011 nell’interesse di NOME COGNOME diretta ad ottenere la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, già applicata al Guida con provvedimento della Corte di appello emesso il 7 Marzo 1997, non eseguito per la sopravvenuta espiazione di pena,V la cui esecuzione è stata disposta con provvedimento della Corte di appello del 24/5/2023, divenuto definitivo 1’11/1/2024.
Il 16 ottobre 2024 la difesa di COGNOME aveva formalizzato una prima istanza di revoca della misura di prevenzione ex art. 11 del Codice antimafia, che veniva respinta con ordinanza dell’Il novembre 2024, rilevando che:
COGNOME era stato condannato per associazione di tipo mafioso e per avere commesso numerosi omicidi e non si era mai dissociato;
la pronunzia di assoluzione del 19 luglio 2024 nei confronti di COGNOME in ordine ai reati in tema di sostanze stupefacenti era stata emessa con formula dubitativa e non era ancora passata in giudicato;
la nuova attività lavorativa non risultava costante ed era incompatibile con la misura cautelare domiciliare applicatagli dal febbraio 2023 e non appariva idonea a escludere la sua pericolosità sociale ;
durante il periodo di affidamento in prova concesso dal Tribunale di sorveglianza COGNOME COGNOMEguidando in stato di ebbrezza,aveva provocato un sinistro stradale con feriti e si era dato alla fuga.
Con altra istanza depositata il 10 gennaio 2025, la difesa ha valorizzato il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione dell’imputato, sottolineando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione della pericolosità sociale del prevenuto non possono ritenersi rilevanti fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione.
2.Avverso il decreto con cui il Tribunale ha respinto questa seconda istanza di revoca, il sottoposto propone ricorso ldeducendo:
2.1 Violazione dell’art. 14 comma 2 ter del d.lgs. 159/2011 e mancanza della motivazione o motivazione apparente in punto di pericolosità qualificata, in quanto dopo il lungo periodo di detenzione carceraria patito, l’esecuzione del decreto emesso il 7 Marzo 1997 si fondava sul coinvolgimento di COGNOME COGNOME in condotte criminose, che aveva indotto il Tribunale a formulare un giudizio di perdurante pericolosità.
La Corte di appello, che aveva condiviso le argomentazioni del Tribunale in merito alla persistente pericolosità del Guida sulla base dei provvedimenti cautelari, aveva sostenuto che, in caso di assoluzione, la difesa avrebbe potuto invocare la rivisitazione dei presupposti fondanti l’esecuzione del decreto applicativo della misura di prevenzione personale. Ma sia la prima che la seconda richiesta di revoca della misura di prevenzione, venivano respinte dal Tribunale,anche se l’assoluzione per insussistenza della prova certa della colpevolezza dell’imputato ha escluso l’elemento su cui si fondava l’attualità del giudizio di pericolosità.
L’impugnazione deve essere qualificatg come ricorso in appello e trasmessa per competenza alla Corte di appello di Salerno.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato nell’appello, oggi previsto dall’art. 10 del d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159, il mezzo di impugnazione avverso il provvedimento col quale il tribunale decide sull’istanza di revoca o di modifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (Sez. 6, n. 4239 del 16/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 216509, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 21934 del 21/02/2006, COGNOME, Rv. 234688, e, più di recente ,in motivazione,Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277156).
Anche recentemente è stato ribadito che avverso il provvedimento che abbia deciso sull’istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza è esperibile l’appello e non il ricorso per cassazione. (Sez.
1, n. 8530 del 21/01/2021, COGNOME, Rv. 280559 – 01)
Non appare condivisibile il diverso, minoritario indirizzo che propugna la proposizione, in via esclusiva, del ricorso per cassazione (Sez. 6, 4 gennaio 2000, COGNOME; Sez. 1,
28 gennaio 1997, COGNOME), ritenendo che l’istituto s’inquadri nella fase dell’esecuzione e che, quindi, debba trovare applicazione il disposto dell’art. 666, comma 6, c.p.p.
Va di contro osservato che, nel sistema delle misure di prevenzione, anche il giudizio sulla revoca della misura, involgendo nuovamente la questione di merito della pericolosità
del proposto, impone che alle parti siano assicurate le medesime garanzie che connotano il momento processuale dell’originaria imposizione della misura, a partire dai tre gradi di
giudizio attraverso i quali può articolarsi il relativo procedimento.
4. In conformità a quanto disposto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificata l’impugnazione come appello, deve dunque procedersi alla trasmissione degli atti alla
Corte di Appello di Salerno per l’esame e la decisione in merito.
P.Q.M.
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Salerno per il giudizio.
Roma 7 maggio 2025
La Consigliera est.
NOME COGNOME
La Presidente