Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 651 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 651 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME COGNOME
CC – 31/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SONDRIO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 30/04/2025 della Corte d’Appello di Catanzaro vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 30 aprile 2025 la Corte di Appello di Catanzaro Sezione per le Misure di Prevenzione – ha respinto l’atto di appello introdotto da COGNOME NOME avverso la pronunzia del Tribunale di Cosenza con cui era stata respinta una domanda di revoca di misura personale ai sensi dell’art.11 del d.lgs. n.159 del 2011.
COGNOME NOME Ł destinatario di misura solo formalmente applicata in data 15 dicembre 2016 con una durata prevista di anni 5. Ha avviato un percorso di collaborazione con la giustizia ed Ł detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo.
Ad avviso della Corte di Appello manca l’interesse ad ottenere una rivalutazione della pericolosità non essendo mai stata messa in esecuzione la misura di prevenzione personale in ragione del perdurante stato detentivo e non essendo stato allegato alcun concreto pregiudizio alla permanenza del titolo sospeso.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a piø deduzioni, sia in tema di vizio del procedimento che in tema di violazione di legge.
In sintesi si evidenzia che: a)COGNOME NOME aveva chiesto di intervenire personalmente alla udienza camerale ma non Ł stato attivato il videocollegamento; b) la collaborazione dell’RAGIONE_SOCIALE ha avuto inizio già nel 2021 e ha comportato un radicale mutamento di condizione; c) l’interesse alla rivalutazione sta nel fatto che la esistenza del titolo preventivo sospeso può avere effetti negativi sulle valutazioni della AVV_NOTAIOstratura di Sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
Decisivo Ł, ad avviso del Collegio, il tema dell’interesse, posto che l’assenza di tale presupposto renderebbe in ogni caso inammissibile l’impugnazione anche nella fase del merito.
L’interesse alla rivalutazione, su domanda, del profilo di pericolosità soggettiva va ritenuto sussistente anche se la misura di prevenzione personale Ł rimasta sospesa per il concomitante stato detentivo.
Circa tale aspetto va ricordato che ,ai sensi dell’art.11 del d.lgs. n.159 del 2011, il provvedimento applicativo della misura di prevenzione va revocato quando «Ł cessata la causa che lo ha determinato». Il legislatore in detta disposizione prescinde dalla circostanza dell’avvenuta esecuzione o della intervenuta sospensione del provvedimento.
La «causa» che determina l’applicazione di una misura di prevenzione Ł la condizione soggettiva di pericolosità sociale, parametrata alle figure tipiche di cui agli articoli 1 e 4 del d.lgs. n.159 del 2011 (v. per tutte Sez. U n.111 del 30.11.2017, dep. 2018 ric. Gattuso , Rv 271511-01, nonchØ Corte cost. n.24 del 2019).
Ben può essere chiesta una revoca del titolo definitivo, dunque, anche in corso di sospensione della misura per sottoposizione alla pena detentiva, posto che la legge richiede esclusivamente l’allegazione da parte dell’istante dei fattori che determinano, in tesi, la cessazione della pericolosità sociale prima ritenuta.
L’interesse alla rivalutazione Ł autoevidente, posto che la esistenza del titolo – sia pure sospeso – Ł in quanto tale pregiudicante, fosse anche soltanto per lo stigma sociale e reputazionale derivante dalla condizione soggettiva di sorvegliato speciale di pubblica sicurezza.
Come osservato da Sez. V, n. 42678 del 13/10/2021, COGNOME, n.m., alle cui considerazioni si rinvia quanto al rapporto tra sospensione dell’esecuzione della misura e revoca, come nelle affini misure di sicurezza personali Ł pacifica la «rivedibilità anticipata» rispetto al momento di loro legale eseguibilità (ossia al termine della pena, con obbligo di valutazione ex officio della condizione di attuale pericolosità dell’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 679 cod. proc. pen.), ciò comportando che se ne possa disporre la revoca anche durante la fase di espiazione della pena in riferimento al profilo della persistenza della pericolosità sociale del soggetto destinatario (Sez. I, n. 49242 del 18/05/2017, Rv. 271448; Sez. I, n. 46986 del 29/11/2007, Rv. 238317; Sez. I, n. 46938 del 17/11/2004, Rv. 230192), così anche delle misure di prevenzione personali Ł consentita la revoca, ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 159, a prescindere dalla loro ineseguibilità in ragione dello stato di detenzione in espiazione di pena del proposto. Nulla esclude, infatti, che gli elementi che ne costituiscono i presupposti possano emergere anche in una fase anteriore all’esecuzione del provvedimento di applicazione della misura, come, ad esempio, l’affievolimento, se non addirittura il venir meno, della pericolosità sociale dell’interessato per effetto dell’esito positivo del trattamento risocializzante cui questi si sia sottoposto nel corso dell’espiazione della pena, tanto riverberandosi quantomeno sulla possibile caducazione degli effetti delle misure di prevenzione, che, ai sensi dell’art. 67 d.lgs. n. 159 del 2011, discendono automaticamente dal provvedimento definitivo di loro applicazione.
Ne consegue che, diversamente da quanto opinato in altre pronunce di questa Corte (Sez. VI, n. 26243 del 24/06/2020, Rv. 279612; Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, Rv. 279434), tra la procedura ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159 del 2011 e quella ex art. 11, comma 2, stesso decreto, non vi Ł alcun rapporto di pregiudizialità funzionale, nel senso che, solo dopo che sia stata valutata l’attualità della pericolosità sociale del proposto (al
termine della sua detenzione) e posta in esecuzione la misura di prevenzione personale, sia possibile modificare il contenuto del provvedimento applicativo o instare per la sua revoca, dal momento che diverse ne sono le rispettive finalità. Quella di cui all’art. 11, comma 2, Ł, infatti, funzionale all’esigenza di assicurare che il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione personale risponda costantemente ai presupposti che ne legittimano l’adozione, ossia alla persistenza della pericolosità sociale del proposto, il quale, a prescindere dalla sua esecuzione, Ł, comunque, esposto agli effetti legali di esso; quella di cui all’art. 14, comma 2ter – che Ł norma di chiusura del sistema – persegue, invece, l’obiettivo di evitare l’esecuzione automatica della misura di prevenzione personale, rimasta sospesa nel corso della detenzione dell’interessato in espiazione di pena, imponendo che, al termine di essa, l’esecuzione stessa sia subordinata alla positiva verifica dell’attualità della pericolosità sociale del proposto, nei cui confronti il periodo detentivo espiato potrebbe avere sortito un effetto risocializzante tale da rendere incompatibile l’applicazione della misura precedentemente imposta.
In detta dimensione non risulta decisiva l’esistenza (a partire da Corte cost. n.291 del 2013) di una previsione di necessaria rivalutazione ex officio della condizione soggettiva di pericolosità in sede di riattivazione del titolo sospeso, posto che tale obbligo deriva – come si Ł detto – dalla necessità di parificare le discipline esecutive delle misure di prevenzione e di quelle di sicurezza e non esclude – in alcun modo – il potere della parte di sollecitare una rivalutazione su domanda, in corso di sospensione del titolo.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo, enunciando il seguente principio di diritto: la sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per effetto della detenzione per espiazione della pena, non preclude all’interessato la proposizione dell’istanza di revoca, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catanzaro.
Così Ł deciso, 31/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME