Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14532 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14532 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Fitto il 10 maggio 2005 avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila del 16/1/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di L’Aquila , sezione per il riesame delle misure cautelari, ha respinto l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME avverso il provvedimento con cui il 27 dicembre 2024 il GIP del Tribunale di Pescara ha respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere nei confronti dell’indagat sottoposto a misura in relazione al reati di associazione a delinquere, estorsione e att persecutori in danno di NOME COGNOME
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso l’indagato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo:
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2.1 Vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha respinto l’istanza di revoca della misur cautelare, affermando che non sono emersi elementi di novità e che nella nozione di fatto nuovo, idoneo a giustificare la revoca di una misura cautelare superando il giudicato cautelare, non può rientrare il non corretto svolgimento dell’incidente probatorio.
Osserva il ricorrente che i nuovi elementi emersi che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione sono le chat prodotte dalla difesa e intercorse tra la teste COGNOME e l’odiern ricorrente in epoca precedente alla presunta aggressione della persona offesa, da cui emerge l’evidente inattendibilità della giovane. Questo dato non è stato in alcun modo valutato dal giudice di primo grado ed è stato travisato dal Tribunale di L’Aquila che ha erroneamente ritenuto che le conversazioni prodotte si collochino in epoca successiva all’aggressione.
Il Collegio, dopo aver erroneamente sostenuto che il difensore aveva offerto come unico elemento la irregolarità dell’incidente probatorio, esclude l’inattendibilità della COGNOME attraverso argomentazioni illogiche e contraddittorie, poiché frutto di evidente confusione che non permette di comprendere e cogliere l’inequivoca inattendibilità della teste e che induce a dubitare che le chat e le argomentazioni difensive siano state lette.
In buona sostanza dalle stesse emerge che la COGNOME teste d’accusa, iniziava una relazione con un giovane che aveva precedentemente aggredito il cugino; se la COGNOME avesse davvero visto l’indagato durante le aggressioni in danno del cugino avrebbe dovuto essere consapevole, alla data del 30 agosto 2024, della personalità e dell’indole particolarmente aggressiva del soggetto con cui stava iniziando una relazione social.
Queste considerazioni non sono state comprese né dal GIP né dal Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è generico.
Occorre premettere che questa Corte ha avuto notizia che la misura custodiale è stata sostituita con quella dell’obbligo di dimora, ma ritiene persistente e attuale l’interesse del ricorrent coltivare l’impugnazione limitatamente all’istanza di revoca della residua misura.
Si addebita all’indagato di far parte di un gruppo di giovani di origine nordafricana che avevano preso di mira la persona offesa, sottoponendola a diverse aggressioni anche a scopo estorsivo. Il Tribunale con il provvedimento impugnato ha ritenuto condivisibile la decisione del GIP, che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, rilevando in primis che si trattava di richiesta analoga ad altra precedente già respinta e che entrambe soffrivano della mancanza di elementi di fatto aventi carattere di novità rispetto al compendio indiziari già valutato in sede di istanza ex art. 309 cod.proc.pen..Avverso questa affermazione il ricorrente nulla deduce.
Deve al riguardo ricordarsi che in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a front della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso,
compito di quest’ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è sol quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già que
di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di già valutate in occasione di precedenti provvedimenti. (Conf.: n. 572 del 1994, Rv. 196827-
01). (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376 – 01)
Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha escluso che le intercorse conversazioni Instagram tra l’indagato e la teste COGNOME possano inficiare il giudizio di gravità indiziaria a c
dell’indagato, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e di NOME COGNOME oltre che d
COGNOME stessa.
E’
vero che il Tribunale colloca erroneamente queste conversazioni via chat tra la COGNOME e l’indagato in epoca precedente alle aggressioni ai danni del COGNOME, mentre il ricorso evidenza che
le conversazioni erano successive, ma la circostanza che la COGNOME abbia intrapreso una relazione affettuosa con uno dei componenti del gruppo che ha tormentato il cugino, non
sembra di per sé idonea a dimostrare l’inattendibilità delle sue accuse ed inficiare il quadr indiziario, basato anche su altri elementi.
Il ricorrente non si confronta con la complessiva motivazione resa dal Tribunale e si limita censurare l’attendibilità della teste COGNOME trascurando che il giudizio di gravità indiziar
fonda anche su altri elementi e che il Tribunale ha osservato che l’esistenza di queste conversazioni tra la teste e l’indagato non inficia il robusto compendio indiziario e non giustif la revoca della misura cautelare.
In questo modo il ricorso, che neppure effettua la prova di resistenza in conseguenza della paventata inattendibilità della teste, non supera il vaglio di ammissibilità perché aspecifico.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 7 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME