Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1884 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1884 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Depositata in Cancelleria
Oggi , 16 GEN, 2024
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Napoli;
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Napoli;
nel procedimento a carico dei medesimi;
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avverso la ordinanza del 22/08/ 2023 del tribunale di Firenze;
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NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni in replica del difensore degli imputati, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 22 agosto 2023, il tribunale del riesame di Firenze adito in sede di appello nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, l’ordinanza del 7 luglio 2023 con cui il Gip del medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta, ex art. 299 cod. proc. pen., di sostituzione o revoca della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, applicata in relazione a svariate ipotesi di violazioni tributarie di cui agli artt. 2 e 8 del Dlgs. 74/20 rigettava l’istanza.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME, il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un motivo di impugnazione.
Deducono il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Nonostante molteplici deduzioni difensive in grado di giustificare l’accoglimento della istanza, l’ordinanza impugnata avrebbe solo ripercorso la motivazione della decisione di rigetto del AVV_NOTAIO, senza analizzare le circostanze richiamate dalla difesa e inerenti l’incensuratezza degli indagati, l’ammissione RAGIONE_SOCIALE proprie responsabilità, la scelta del giudizio abbreviato, fatto nuovo sopravvenuto, nonché talune decisioni intervenute post factum in merito ai rapporti societari da loro fino a quel momento assunti, e infine l’interruzione dell’attività illecita già all’indomani della notifica dell’avviso di proroga indagini preliminari.
Si sarebbe dovuta approfondire anche l’oggettiva impossibilità del pericolo di recidiva in ragione del profilo soggettivo dei ricorrenti e della limitazio cronologica dei fatti ipotizzati. Né può gravare a carico degli istanti la circostanz per cui, nonostante la loro manifestata disponibilità, non sia stato fissato interrogatorio dinnanzi al P.M., quale scelta affidata alla libera discrezionalità de medesimo. Si critica anche la tesi per cui solo un cambio radicale del lavoro da parte degli indagati potrebbe portare a rivalutare le esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
Il tribunale ha dato atto RAGIONE_SOCIALE osservazioni difensive, quali il buo comportamento processuale assunto dagli indagati, la delimitazione temporale dei fatti, la loro cessazione con la notifica della proroga RAGIONE_SOCIALE indagini, cessazione della titolarità della carica di amministratore in capo allo COGNOMECOGNOME la persistente sopravvivenza della ditta RAGIONE_SOCIALE in ragione della sola necessità di gestire i rapporti di credito – debito ancora esistenti, l’incensuratezza deg indagati e il tempo trascorso. Oltre alla ritenuta concedibilità del beneficio del pena sospesa. Rispetto a tali dati, ha tuttavia contrapposto la considerazione della rilevanza ai fini in questione RAGIONE_SOCIALE modalità e circostanze dei fatti, artico nello svolgimento di plurime attività illecite in favore di più società e per rilevante lasso temporale, in un quadro sistematico e collaudato; aggiungendo, altresì, in maniera tutt’altro che illogica, la neutralità rispetto a una sc resipiscente, in ordine a quanto ascritto agli indagati, della scelta di ricorrere un rito alternativo. Non censurabile appare neppure la considerazione del breve
lasso di tempo trascorso dalla applicazione RAGIONE_SOCIALE misure personali, pari a circa 5 mesi, per quanto il mero decorso del tempo, come noto, non incide di per sé sulle esigenze cautelari. Né appare al di fuori di una coerente argomentazione logico- giuridica l’ulteriore notazione del tribunale per cui la cessazione di cariche societarie non impedirebbe, di per sé, la reiterazione di altre violazioni tributari a fronte della emersione – nel quadro sopra sinteticamente esposto dell’inserimento dei ricorrenti in uno stabile circuito criminale, di cui quin potrebbero avvalersi anche utilizzando altre e diverse società.
Si tratta, dunque, di una motivazione lineare e completa, cui si contrappone una diversa lettura di dati disponibili, inammissibile in questa sede posto che, come noto, l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati d giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
3. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese de procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 28.11.2023.