Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22361 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Alcamo il 16/08/1959
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 del Tribunale del Riesame di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente l’avv. NOME COGNOME del foro di Trapani, anche in sostituzione dell’avv. COGNOME che si è riportato ai motivi del ricorso e ha insistito per l’accoglimento dello stesso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l’appello proposto dal COGNOME nei confronti dell’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che aveva disatteso l’istanza di revoca (o sostituzione con una misura
personale meno afflittiva) della misura cautelare della custodia cautelare in carcere dello stesso.
Secondo l’imputazione provvisoria il ricorrente, ex senatore e fondatore del movimento politico “Via”, al fine di procurare voti a vantaggio di NOME COGNOME, coordinatore provinciale del predetto movimento nonché candidato alle elezioni regionali siciliane del 25 settembre 2022, avrebbe commesso il delitto di cui all’art. 416-ter, secondo comma, cod. pen., avendo accettato la promessa di NOME COGNOME, il quale agiva nella veste di appartenente all’associazione mafiosa Cosa nostra o mediante le modalità di cui all’art. 416-bis cod. pen., di procurare voti al predetto NOME COGNOME promessa seguita ad un’espressa richiesta formulata dal medesimo COGNOME e dall’intermediario NOME COGNOME in cambio dell’erogazione della somma di euro 2.000,00, di altre utilità nonché della disponibilità a soddisfare gli interessi, anche occupazionali, della predetta associazione.
Avverso la richiamata ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, con i difensori di fiducia, avv.ti NOME COGNOME e COGNOME articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo deduce violazione ed errata applicazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 299 del medesimo codice, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta inidoneità della prova nuova a superare il giudizio di sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen.
A fondamento della censura pone in rilievo, in primo luogo, che il COGNOME, nelle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, aveva riferito che solo dopo il pagamento al COGNOME, e quindi post factum, ne aveva parlato al ricorrente e che, dunque, era stata forzata la portata della fonte dichiarativa, anteponendo l’informazione fornita dal COGNOME al COGNOME a questo riguardo.
Inoltre, avrebbe errato la decisione impugnata nel ritenere che le propalazioni del COGNOME non sarebbero coerenti con quelle del COGNOME, che invece aveva confermato di aver dato al COGNOME l’importo di euro 1.500/1.600 consegnatogli dallo stesso COGNOME.
Deduce, altresì, che, del resto, il medesimo Tribunale del Riesame aveva riconosciuto l’effettiva destinazione della somma complessiva di euro 2.000,00 erogata al COGNOME alle spese per la campagna elettorale, elemento, questo, inconciliabile con il supposto rapporto sinallagmatico.
Né, d’altra parte, si potrebbe assumere dal mero auspicio del COGNOME, effettuato nella conversazione con il fratello NOME, un impegno del Papania a
soddisfare richieste di altro genere, solo millantate, come quelle relative al reperimento di posti di lavoro da parte del ricorrente, richieste, peraltro da ricollegarsi, in ogni caso, ad esigenze personali del Di COGNOME e non a quelle del sodalizio, come reso evidente dalle sue precarie condizioni economiche ritraibili dalle intercettazioni.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 299 dello stesso codice e 416-ter cod. pen. per manifesta illogicità in ordine alla dichiarazione testimoniale resa da NOME COGNOME che aveva puntualizzato il riferimento del COGNOME alla cena elettorale organizzata dal COGNOME in ordine all’incapacità del collaboratore COGNOME precisando che era stato lui ad introdurre l’argomento raccontando al ricorrente della cena.
D’altra parte, dalla motivazione non sarebbe emersa la consapevolezza del pronnissario circa la caratura mafiosa dell’interlocutore.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione dello stesso art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 299 e 275 del medesimo codice per motivazione apparente sulla permanenza delle esigenze cautelari supposte dal provvedimento genetico.
Invero, anche alla luce del novum derivante dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di indagini difensive, il contributo del COGNOME sarebbe stato a tutto concedere marginale, non essendovi continuità di rapporti dell’indagato con ambienti criminali e persistenza di interessi scambievoli, con conseguente inoperatività della presunzione posta dall’art. 275 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2.Prima di esaminare partitamente i motivi proposti, occorre ricordare che, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest’ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (ex aliis, Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376; Sez. 6, n. 85 del 13/01/1994, COGNOME, Rv. 197937).
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In sostanza, come puntualizzato da lungo tempo, la richiesta di revoca di una misura coercitiva non può basarsi sulla contestazione dell’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari poste a fondamento della stessa, avendo questi già formato oggetto di giudizio, ma deve indicare gli elementi di novità pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti, che hanno fatto venir meno o attenuato le condizioni per mantenere ferma la misura (Sez. 6, n. 657 del 10/02/2000, COGNOME, Rv. 216316).
In definitiva, dunque, quando si invoca la revoca della misura cautelare o la sua attenuazione, l’istante è tenuto a specificare gli elementi sopravvenuti o la modifica della situazione preesistente, non potendosi basare su una diversa valutazione degli elementi già apprezzati in sede di riesame del provvedimento cautelare, onde evitare che il procedimento incidentale costituisca un inutile doppione di quello espletato con l’istanza di riesame (Sez. 1, n. 1455 del 02/04/1992, COGNOME, Rv. 190121).
3.Ciò posto, il primo motivo non è fondato.
Muovendosi lungo il solco dei superiori principi, infatti, la decisione impugnata ha congruamente ritenuto non decisive, per superare le valutazioni già operate ai fini dell’emanazione del provvedimento genetico e in sede di riesame, i nuovi elementi addotti dal ricorrente costituiti dalle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal Rocca.
Al riguardo, invero, l’ordinanza censurata ha adeguatamente argomentato in ordine al contrasto di tali propalazioni con quelle del Perricone sulla circostanza che sin dall’inizio il COGNOME era a conoscenza del pactum sceleris intercorso con il Di Gregorio.
Né, d’altra parte, come logicamene osservato anche sotto tale aspetto dal provvedimento impugnato, può assumere rilevanza la circostanza che, ad avviso del Rocca, il ricorrente non conosceva il COGNOME e la sua caratura criminale, a fronte delle contrarie risultanze delle intercettazioni, ampiamente richiamate nell’ordinanza resa in sede di riesame contro la misura coercitiva custodiale, dalle quali si evince, invero, la consapevolezza nel ricorrente circa la situazione delle organizzazioni criminali operanti sul territorio di Alcamo, dacché anche l’accorgimento di evitare contatti diretti in pubblico con il medesimo COGNOME.
4.11 secondo motivo è, del pari, non fondato, atteso che alcun apporto innovativo è stato fornito anche dalle dichiarazioni del COGNOME in sede di indagini difensive, dichiarazioni in virtù delle quali la conversazione captata tra lui ed il ricorrente relativa alla cena elettorale organizzata dal COGNOME per il Rocca aveva tratto le mosse da una sua informazione resa al Papania su tale evento.
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Vi è infatti che, come osservato dal provvedimento censurato, dette dichiarazioni contraddicono le risultanze captative, ampiamente riportate nel
provvedimento genetico e in quello reiettivo dell’istanza di riesame, anche tra il
COGNOME ed il predetto, ad esempio rispetto alla incapacità del COGNOME di procurare voti nonostante i soldi spesi per la campagna elettorale e la presenza di
spacciatori alla cena organizzata dal COGNOME, elementi dai quali si comprende che era evidente la consapevolezza di entrambi sulla caratura criminale dei
soggetti dei quali parlavano.
5.In ragione del rigetto del primo e del secondo motivo, l’assenza di elementi di novità preclude una rinnovata valutazione della graduazione della misura
cautelare, alla luce, peraltro, dell’operare della presunzione di cui all’art. 275 cod.
proc. pen. nonché dell’adeguata motivazione spesa a riguardo dal Tribunale del
Riesame, laddove ha posto in rilievo la pervicacia del COGNOME nel coltivare nel tempo ad uso indebito le proprie relazioni.
6.11 ricorso deve dunque essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/05/2025
Il Consigliere estensore