Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9065 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9065 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso l’ordinanza del 16/10/2025 del Tribunale del riesame de L’Aquila,
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/10/2025, il Tribunale del riesame de L’Aquila rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui, in data 29/09/2025, la Corte di appello di l’Aquila ha rigettato l’istanza di revoca della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imposto all’imputato per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990.
Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il COGNOME.
Lamenta in particolare violazione di legge in relazione all’articolo 275, comma 2, cod. proc. pen., per la ritenuta irrilevanza, secondo il provvedimento impugnato, del tempo decorso dall’inizio della esecuzione della misura.
Denuncia poi illogicità della motivazione in relazione alla eccessiva afflittività della misura, motivo dedotto con il motivo di doglianza n. 3 dinanzi al Tribunale del riesame, il quale tuttavia non ha tenuto conto degli elementi allegati dalla difesa (giovanissima età, incensuratezza, risalenza dei fatti, positivo percorso riabilitativo seguito) al fine di ritenere elise o almeno attenuate le esigenze cautelari ritenute sussistenti, omettendo qualsivoglia motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo profilo di censura, relativo al tempo trascorso dall’esecuzione della misura, Ł manifestamente infondato.
Come Ł stato osservato da questa Corte (v., ex multis , Sez. 3, n. 9343 del 19/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 37527 del 21/06/2017, COGNOME, Rv. 270795), la disciplina
prevista dall’art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca e sostituzione della misura impone la verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali attraverso un costante adeguamento dello status libertatis , a seguito di fatti sopravvenuti ovvero per eventuali modifiche della situazione processuale o dei presupposti e condizioni di legge, nonchØ per fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice.
Questa Corte ritiene (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567 – 01) che «il ‘tempo trascorso dalla commissione del reato’ deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non Ł richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura».
Viceversa, il periodo per il quale si Ł protratta l’applicazione della misura, «non può in generale essere ritenuto ‘neutro’ poichØ il decorrere dello stesso, in presenza di significativi elementi dai quali possa desumersi il venir meno ovvero anche il solo affievolimento delle esigenze originarie, deve essere adeguatamente considerato dal giudice» (così Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 249324; Sez. 1, n. 11905 del 28/02/2017, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il mero decorso del tempo in regime custodiale, se non accompagnato da fatti sopravvenuti, non Ł elemento di per sØ solo rilevante ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, perchØ la valenza di tale fattore si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (da ultimo, Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866).
Risulta, infatti, impossibile conferire al mero decorso del tempo in regime inframurario connotazioni autonomamente ed univocamente apprezzabili in chiave prognostica, salvo che – ovviamente – tale decorso non sia accompagnato dall’insorgenza di situazioni concretamente idonee a segnalare l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale e il conseguente venir meno delle esigenze cautelari (cfr. Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780).
In sostanza, non Ł il tempo, in sØ, elemento sufficiente ad affievolire le esigenze cautelari, ma esso va considerato unitamente ad altri elementi dedotti dalla difesa.
3. La seconda doglianza Ł del pari inammissibile.
3.1. Il ricorrente lamenta di aver dedotto dinanzi al Tribunale del riesame circostanze assolutamente nuove (in effetti non dedotte, ancorchØ già presenti, nella precedente fase cautelare che ha portato alla sostituzione degli arresti domiciliari con la misura attualmente in essere), quali l’aver trovato due attività lavorative, essere divenuto padre, essere stato piø volte autorizzato ad uscire la domicilio serbando buon comportamento, aver trovato una attività di volontariato, avere iniziato un percorso di recupero presso il SERD, elementi, tutti, che avrebbero consentito ai giudici dell’appello cautelare – nella prospettiva difensiva – di ritenere elisa l’esigenza cautelare in quanto indici di una sicura resipiscenza.
L’ordinanza impugnata, sul punto, evidenzia (pag. 2) che la misura degli arresti domiciliari Ł stata sostituita con quella non detentiva in atto in data 7 agosto 2025 (ossia circa due mesi prima) e che «il tempo trascorso in custodia Ł già stato apprezzato in quella apposita sede determinando una mitigazione del trattamento cautelare allo stato ritenuto il piø idoneo a tutelare le esigenze cautelari ritenute sussistenti, condividendo il ragionamento dell’ordinanza appellata secondo cui l’aver tenuto buona condotta non può essere considerato indice di affievolimento ulteriore delle esigenze cautelari,in quanto la condotta contraria avrebbe determinato l’aggravamento della misura in atto, e che gli altri elementi dedotti non possono considerarsi di «sicura valenza sintomatica» in ordine al mutamento
delle esigenze cautelari, da ritenersi tuttora sussistenti.
3.2. Tale motivazione Ł in effetti apparente, omettendo il Tribunale aquilano di spiegare le ragioni per cui il complessivo percorso seguito dal ricorrente non possiederebbe una «sicura valenza sintomatica» dell’intervenuta resipiscenza, ciò soprattutto alla luce della riqualificazione del fatto contestato nel delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, che ne ha certamente affievolito la gravità.
Tuttavia, tale profilo risulta recessivo, e di fatto irrilevante, in ragione delle seguenti considerazioni che conducono alla inammissibilità del ricorso.
3.3. Va infatti rammentato che (v., da ultimo, Sez. 6, n. 2718 del 10/12/2024, dep. 2025, Franceschi, n.m.) questa Corte ritiene che l’appello cautelare di cui all’art. 310 c.p.p. ha la fisionomia strutturale degli ordinari mezzi di impugnazione, per cui ad esso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p.; ne deriva che l’impugnazione deve non solo indicare (i capi e) i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (v. Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017).
Vero Ł che il controllo attribuito al Tribunale dell’appello cautelare deve verificare che (il corsivo Ł del Collegio) «l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine a eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti , idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Rv. 273648).
Tuttavia, tale affermazione va coniugata con la circostanza, sussistente nel caso concreto, che la perduranza e il grado delle esigenze cautelari avevano già costituito oggetto di recente e precedente incidente cautelare, deciso successivamente ai fatti nuovi oggi dedotti.
Il ricorso, che sostiene la sussistenza di elementi di novità rispetto alla precedente decisione cautelare di sostituzione della misura (per affievolimento delle esigenze cautelari in ragione del mero decorso del tempo e della buona condotta serbata nel corso dell’esecuzione della misura stessa), nulla specifica in ordine alla rilevanza di tali elementi in relazione alle esigenze cautelari sussistenti dopo l’affievolimento della misura originariamente disposta, limitandosi a sostenere che essi non avevano costituito oggetto del precedente esame.
Al contrario, ciò che in sede di appello cautelare si chiede, Ł la novità degli elementi non tanto rispetto alla precedente motivazione, quanto alle esigenze cautelari già valutate, mediante specifica allegazione della rilevanza dei nuovi elementi dedotti rispetto al quadro cautelare già in precedenza valutato, onere cui il ricorrente non si Ł attenuto (ad esempio adducendo la continuità del percorso riabilitativo fino alla data della proposizione della nuova istanza di revoca della misura), con conseguente genericità della doglianza.
Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME