Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2248 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato in Romania il 18/10/1985 avverso l’ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale della libertà di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l’Avvocato NOME COGNOME del Foro di latina, che, in difesa di COGNOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha confermato, decidendo sull’appello di NOME COGNOME l’ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R.
ottobre 1990 n. 309 per il quale è stato condannato con sentenza confermata dalla Corte di appello.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, perché il Tribunale non ha adeguatamente motivato circa la concretezza e le attualità delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione perché il Tribunale non ha motivato circa la idoneità a salvaguardare le esigenze cautelari di una misura meno afflittiva, come l’obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria, che consentirebbe a COGNOME di svolgere una attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare a controllare che l’ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata circa eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare -apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292).
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto sussistere il rischio di recidiva considerando il precedente penale per furto e lo stato di disoccupazione di COGNOME dal quale si desumerebbe che egli trae dai proventi di attività delittuose i suoi mezzi di sostentamento, e ha valutato che, per questa ragione, soltanto gli arresti domiciliari possono, limitando i suoi movimenti, impedire la reiterazione del reato.
Per altro verso, ha ritenuto di non potere esaminare la richiesta di essere autorizzato a allontanarsi dalla propria abitazione perché non precedentemente sottoposta alla Corte di appello.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi decisa il 05/12/2024
GLYPH
Il Consigli re estensore
GLYPH
Il Pr sidente
NOME COGNOME
stanzo GLYPH
NOME
NOME
SEZIONE VI PENALE
2 0 GEN 2025