Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40853 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Gambia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/10/2025 del Tribunale di Lecce
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di Lecce, previa riqualificazione come appello dell’atto di impugnazione proposto nell’interesse di NOME, ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Avverso l’anzidetta ordinanza NOME COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, atteso che il provvedimento impugnato non espliciterebbe gli elementi posti a sostegno dell’adozione della misura cautelare più afflittiva prevista dal nostro ordinamento. La custodia in carcere applicata si rivelerebbe sproporzionata rispetto alle concrete circostanze fattuali, all’entità dell’evento contestato, alla personalità dell’imputato e, soprattutto, alla circostanza che quest’ultimo, per i fatti oggetto dell’addebito cautelare, è stato già giudicato e condannato con il rito abbreviato ad una pena infratriennale, ovvero a un anno di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura GLYPH autonoma GLYPH del GLYPH provvedimento GLYPH impugnato GLYPH (Sez. GLYPH 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 – 01).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale di Lecce nel caso in esame, avendo ritenuto che l’appellante non aveva rappresentato alcun elemento di novità idoneo a far ritenere mutate le condizioni che avevano giustificato il ricorso alla misura custodiale in esecuzione.
Già alla luce di tali argomentazioni il ricorso è inammissibile.
Va aggiunto che il Tribunale ha osservato che la modalità, con cui la condotta era stata posta in essere, risultava sintomatica di una personalità irruenta, totalmente priva di freni inibitori, nonché di un’indole aggressiva, non avendo avuto l’appellante alcuno scrupolo ad aggredire e a terrorizzare senza alcun motivo gli astanti di un bar. Inoltre, il certificato del casellario giudiziale so apparentemente restituiva l’incensuratezza del ricorrente, atteso che ad esso era allegato un certificato di controllo relativo al codice identificativo unico dal quale risulta una condanna sempre per resistenza a pubblico ufficiale, emessa con
decreto penale del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari il 4 febbraio 2020.
Secondo il Tribunale, quindi, una misura cautelare di carattere non custodiale non risultava idonea, non potendosi fare affidamento su un autonomo senso di responsabilità dell’imputato e risultando mancante un luogo dove eseguire gli arresti domiciliari.
Con tale motivazione il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a contestare il ragionamento, articolato dal Tribunale, senza evidenziare profili di novità e di effettiva illogicità.
Al riguardo va anche ricordato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di misure cautelari personali, l’indagato che chiede la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ha l’onere di indicare un indirizzo del luogo di detenzione che consenta sia l’individuazione del soggetto – proprietario, conduttore, comodatario – che può esprimere il consenso alla fruizione della misura presso l’abitazione offerta, sia la valutazione dell’adeguatezza della misura a garantire le esigenze di cautela (Sez. 4, n. 6908 del 02/02/2021, NOME COGNOME, Rv. 280930 – 01).
Onere che il ricorrente non ha assolto.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/12/2025.