Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del Sostituto NOME COGNOME, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa il 20/06/2023 dal medesimo Tribunale che aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto o ~sostituzione con una misura meno afflittiva.
Nell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen., la difesa – oltre ad aver evidenziato il tempo trascorso dhla commissione dei fatti ascritti nel presente procedimento e il rispetto delle prescrizioni connesse al regime auto custodiale – aveva allegato l’ordinanza n. 2022/2007, adottata dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che, in relazione alla condanna irrogata con sentenza n. 2597/2016, aveva ammesso il ricorrente all’affidamento in prova al servizio sociale: misura che, a detta della difesa, non solo avrebbe consentito al prevenuto di seguire un proficuo percorso di rieducazione e reinserimento sociale, ma era da considerarsi decisiva in relazione alla vicenda cautelare oggetto del presente procedimento. Nel rigettare l’istanza ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., il primo Giudice aveva ritenuto che il fattore tempo e il rispetto delle prescrizioni, di per sé considerati, rappresentassero elementi inidonei ad immutare il quadro cautelare, soggiungendo, in relazione alla misura alternativa alla detenzione, che l’affidamento ai servizi sociali concerneva una condotta differente rispetto a quella ascritta all’indagato in seno al presente procedimento, stante l’autonomia tra i diversi procedimenti penali, seppur concernenti il medesimo soggetto.
Avverso l’ordinanza che ha deciso sull’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. ha proposto ricorso il difensore del prevenuto, articolando un unico motivo con cui deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si afferma che l’anzidetta ordinanza del Tribunale di sorveglianza non costituisce elemento di novità, idoneo a rivisitare il quadro delle esigenze cautelari. La difesa sottolinea che quanto accertato dal Tribunale di sorveglianza, in merito alla avvenuta rivisitazione critica del proprio passato da parte del COGNOME, è successivo all’esecuzione dell’ordinanza custodiale nei confronti dello stesso. Le circostanze accertate dal Tribunale di sorveglianza integrerebbero, pertanto, il fatto nuovo idoneo a dare valore al decorso del tempo,
unitamente al costante rispetto, da parte del prevenuto, delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare in atto. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulterebbe poi manifestamente illogica nella parte in cui afferma che il reato (art. 337 cod. pen.), per il quale vi è stata condanna definitiva nel diverso procedimento, non risulterebbe affine ai reati per cui si procede, così da determinare l’impossibilità di escludere il rischio di reiterazione di reati concernenti gli stupefacenti. Contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, il reato di resistenza .bubblico ufficiale, per il quale veniva concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali, è strettamente connesso, ai sensi dell’art. 12, lett. b) e c) al reato contestato al COGNOME al capo B.3) dell’imputazione, perché, proprio in occasione del presunto reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio di cui al capo B.3), il COGNOME avrebbe perpetrato il prefato reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ne consegue la sussistenza del vizio di travisamento della prova sul punto, avendo l’ordinanza impugnata escluso l’esistenza di un dato probatorio in realtà esistente, ossia la connessione tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale e il reato contestato al COGNOME al capo 6.3) dell’imputazione, a sua volta connesso agli ulteriori reati contestati a costui nel presente procedimento penale, ivi compreso il delitto associativo. In ragione di tale stretta connessione, appare evidente che il COGNOME abbia maturato la consapevolezza degli errori commessi, così determinandosi un affievolimento del pericolo di reiterazione.
In data 11/04/2024, sono pervenute conclusioni scritte del difensore, AVV_NOTAIO.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere manifestamente infondato, si appalesa generico, in quanto indeterminato e privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificitàiche conduce, a norma dell’art. 5911 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011
del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109).
Va poi rammentato che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Delimitato nei predetti termini l’ambito di scrutinio del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che l’hanno determinata. A fronte di un consolidato quadro di gravità indiziaria, affermato dallo stesso Gip, il Tribunale, non senza aver premesso che l’istante aveva allegato il provvedimento di affidamento ma non l’esito positivo dello stesso, ha osservato come detto provvedimento concernesse il reato di cui all’art. 337 cod. pen., «la cui oggettività giuridica non è affine a quella di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90», traendone la congrua conclusione per cui la misura alternativa alla detenzione disposta nel diverso procedimento non può essere dirimente rispetto all’esclusione del rischio concreto ed attuale di reiterazione reati concernenti le sostanze stupefacenti k oggetto del presente procedimento. Ha poi rilevato come il prevenuto non avesse introdotto alcun elemento di novità idoneo ad infirmare la gravità del quadro cautelare che avrebbe richiesto, come scrive il Gip nel provvedimento del 20/06/2023, la allegazione di elementi atti a dimostrare la recisione di ogni legame con gli appartenenti “dontestata associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, rispetto alla quale il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME NOME, Rv. 282766 – 02).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 maggio 2024
Il Presidente /