Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Gela il 10/06/1988 avverso l’ordinanza emessa il 13 giugno 2023 dal Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME anche in sostituzione :dell’Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, pronur cianclosi sull’appello proposto da NOME COGNOME avverso i provvedimento di rigei to della richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione in relazione al capo 94 dell’imputazione provvisoria per sopravvenuta carenza di interesse (conseguente alla disposta scarcerazione formale per decorrenza dei termini di fase) e rigeLato nel resto il gravame, confermando la misura custodiale con riferimento al capo 8.
2.Ricorre per cassazione NOME COGNOME impugnando solo tale ultino capo della decisione di cui chiede l’annullamento sulla base di due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria relativo al ruolo di partecipe dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. del 1990. Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata, pur dando at -o degli elementi di novità rappresentati dalla difesa e della allegazione al ricorso ex lrt. 299 cod. proc. pen. della consulenza di parte sulle captazioni nonché di copia d3i video e di altro, non ha adeguatamente esaminato detti elementi, escludendo, p eralt -o, l’elemento di novità proveniente dalla consulenza, sul presupposto – in tesi difensiva contraddetto da altra parte della motivazione – della mancata evidenzia:lone di discrasie tra il testo già valutato dal Tribunale e quello trascritto dal consulente.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto mancante e manifestamente illogica, in merito alla concretezza ed attualità delle esigerze cautelari ed alla inadeguatezza di altra misura meno afflittiva. Sostiene il ricorrente che la motivazione sulle esigenze cautelari si fonda esclusivamente sulla grEvità del fatto, senza alcuna valutazione dei requisiti di concretezza ed attualità né della rilevanza dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Caltanissetta :le ha dichiarato cessata la sua pericolosità sociale. Si rappresenta, inoltre, che nell istanza rigettata era stato rappresentato il breve periodo in cui può assumere rile, anza la condotta contestata al ricorrente (8 gennaio 2021-13 agosto 2021,) postc che lo stesso è stato scarcerato 1’8 gennaio 2021 e che l’ultima conversazione inte cettata risale all’agosto dello stesso anno.
Si aggiunge, inoltre, che, come riconosciuto da un orientamenn della giurisprudenza di legittimità, anche nei casi in cui opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo decorso dal fatto contestato deve essere considerato dal giudice, potendo lo stesso incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Manca, infine, ad avviso del ricorrente, sia una specifica valutazione d -ffla sua personalità e della sua propensione a commettere ulteriori reati della stessa specie,
che della inadeguatezza della misura degli arresti donniciliari con il bra:cialetto elettronico, richiesta dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto deduce due motivi generici, in parte privi del requisito della specificità e, comunque, manifestamente infondati.
Va, innanzitutto, rammentato che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunal non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvelimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridic amente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nucvi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione de l’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento im .)ugnato (Sez. GLYPH 6, GLYPH n. GLYPH 45826 GLYPH del GLYPH 27/10/2021, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è generico ed aspecifico.
L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione persuasiva ed imm me dai denunciati vizi logici e giuridici, completamente ignorata dal ricorrente, ha escluso che gli elementi allegati da COGNOME presentassero il requisito di novità icone° a scardinare il giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza in merito al capo 8. A tal fine, il Tribunale, dopo avere correttamente escluso che il giudice dell appello cautelare possa procedere, in assenza di elementi di novità, ad una rivali tazione delle questioni già dedotte e rigettate in sede di riesame, ha legittimamente richiamato la precedente ordinanza di rigetto della richiesta di riesame (le ui parti più significative sono state trascritte alle pagine da 6 a 9 dell’ordinanza imp Jgnata) e, con riferimento alla consulenza tecnica, su cui insiste genericamente il motivo in esame, ha rilevato l’aspecificità della questione posta dal ricorrente, non essendone stata dimostrata la rilevanza attraverso l’indicazione dei punti di discrasia – 5ui quali il motivo in esame nulla dice – tra le trascrizioni delle conversazioni.
Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibili :à. Oltre a richiamare, come sul punto relativo al giudizio di gravità indiziaria, le considerazioni già espresse dal Tribunale in sede di giudizio di riesame (riportate alle pagine da 9 a 11 dell’ordinanza impugnata), considerazioni in cui, peraltro, era già stato eputato irrilevante il tempo trascorso dai fatti, l’ordinanza impugnata, con motivazi )ne ron manifestamente illogica ed anche in tal caso ignorata dal ricorrente, ha riter uto non rilevante l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza cui si riferisce il ricorso e ciò considerazione del fatto che essendo stata emessa nel settembre 2023, il Giudice non poteva essere a conoscenza delle indagini relative al presente procedim nto.
Ad avviso del Collegio, infine, dall’esame complessivo della motivazione ; specie sul giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale, può itenersi implicitamente rigettata la richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pacamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore del a Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte dost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell ?. spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma d sp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 ottobre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente