Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30090 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME NOME
COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
1.XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 3 aprile 2025 n. 190/2025 nel proc. n. 476/2021 RGRN, con la quale veniva rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa del 10 febbraio 2025, a sua volta reiettiva della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 591 cod. pen. commessi all’interno della struttura sanitaria ‘Villa Ortensia’.
2.La difesa deduce i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, essendosi il tribunale limitato a una motivazione per relationem con riferimento alle considerazioni espresse in sede di riesame. Il Collegio della cautela non ha spiegato perchØ tali valutazioni dovrebbero ritenersi attuali dopo mesi dall’applicazione della misura e in assenza di condotte trasgressive da parte dell’indagato.
Erroneamente non sono state considerate elemento di novità le dichiarazioni rese dall’indagato in sede di interrogatorio.
2.2. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura.
Non sussistono concrete circostanze per reiterare il reato, in quanto la casa di cura ove i maltrattamenti contestati si sarebbero consumati Ł stata sottoposta a sequestro e, comunque, non piø nella disponibilità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
2.Il ricorrente Ł stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza del G.i.p. di Ragusa del 31 dicembre 2024, sulla quale si Ł formato il giudicato
– Relatore –
Sent. n. sez. 910/2025
CC – 10/06/2025
cautelare, essendo stata l’ordinanza integralmente confermata dal Tribunale di Catania.
L’ordinanza impugnata, confermativa del rigetto della revoca o della sostituzione, prende atto che i fatti addotti a fondamento della istanza attengono a circostanze già oggetto di valutazione in sede di riesame dell’ordinanza genetica e non riguardano, quindi, fatti nuovi meritevoli di valutazione per verificare il mutato quadro cautelare. Si evidenzia, a questo proposito, che l’unica prospettazione proposta si limita a chiedere la revoca per il tempo trascorso della misura applicata.
I motivi di ricorso avverso la ordinanza impugnata si profilano come del tutto generici, inidonei a evidenziare fatti o circostanze nuove proposte nella istanza di revoca o modifica che il tribunale non avrebbe preso in considerazione.
La motivazione del provvedimento impugnato Ł esente da censure in quanto da una parte esamina le ragioni dell’istanza e dall’altra le confronta con quanto già deliberato e motivato nel procedimento cautelare di riesame su cui si Ł formato il giudicato per giungere alla conclusione che non sono apprezzabili fatti nuovi o preesistenti o sopravvenuti idonei a modificare o escludere le esigenze cautelari e la idoneità della misura adottata, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo.
2.1. Deve ribadirsi che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non Ł tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2 n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676 – 01; Sez. 6 – n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 10/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME