Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8670 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 20 giugno 2023 il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Latina ha revocato l’ordinanza del 27 gennaio 2022, eseguita i febbraio 2023, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina con quale fu applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Latina chiedendone l’annullamento e l’applicazione nei confronti NOME COGNOME della misura cautelare degli arresti domiciliari.
Con l’ordinanza del 18 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Roma, i accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza del giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ed applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, sospendendo l’esecuzi della decisione fino alla sua definitività.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensor dell’imputato. Con l’unico motivo si deducono i vizi di violazione di leg sostanziale e processuale, e della motivazione; il Giudice per le indagini prelimi avrebbe correttamente qualificato i fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 1990, e per tale, diversa, qualificazione non sarebbe stata necessaria alc giustificazione. Non sussisterebbe alcuna preclusione per il giudicato cautela avendo la difesa avanzato una nuova istanza. Inoltre, il riferimento al te decorso sarebbe stato irrilevante: i precedenti penali specifici del ricor sarebbero risalenti nel tempo; il ricorrente avrebbe subito una perquisizione, esito negativo, nel mese di ottobre 2022; le captazioni del 2022 non sarebbero state sufficienti a sostenere l’accusa del reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n del 1990. Nel ripristinare la misura cautelare, il Tribunale del riesame avre dovuto valutare la concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. nella parte i deduce i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. senza nea indicare le norme violate e, nel resto, per la mancanza del requisito della specif estrinseca: il motivo non si confronta in alcun modo con la motivazione del ordinanza impugnata, mai citata nel ricorso, e con la ratio della decisione impugnata, secondo la quale il provvedimento di revoca della misura cautelare non conteneva alcuna diversa qualificazione dei fatti ascritti, ma sol
«possibilità» dell’applicazione del art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 dei 1990 nessuna concreta indicazione di fatti che potessero aver inciso sul quadro indizia e cautelare, già valutato dal Tribunale del riesame con l’ordinanza di confer della ordinanza genetica, non impugnata.
Di conseguenza, rispetto ad un provvedimento di revoca nullo per mancanza di motivazione, correttamente il Tribunale del riesame nell’ordinanza impugnata ha richiamato la decisione precedente, contenente una esplicita e non contesta motivazione sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelali.
Per altro, dall’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari risulta ch revoca è stata fondata sulla non proporzionalità della misura cautelare degli arre domiciliari «… in vista della possibile riconducibilità alla fattispecie …» e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; il Giudice per le indagini preliminari, in sostanz non ha neanche motivato sulla persistenza o meno RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari né ha indicato l’esistenza di elementi di fatto in grado di modificare il quadro caute già ritenuto esistente dal Tribunale del riesame a seguito della impugnazio dell’ordinanza genetica. Né i sintetici elementi di fatto indicati nel ricorso po sopperire alla mancanza di motivazione del provvedimento di revoca, correttamente annullato dal Tribunale del riesame.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c proc. pen.
Così deciso il 26/01/2024.