Revoca Misura Alternativa: i Limiti del Ricorso secondo la Cassazione
L’accesso a una revoca misura alternativa alla detenzione, come la semilibertà, rappresenta un’opportunità fondamentale nel percorso di rieducazione del condannato. Tuttavia, tale beneficio è subordinato al rispetto di precise regole e di un programma trattamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei motivi che possono portare alla revoca del beneficio e dei limiti del successivo ricorso.
I Fatti del Caso
Un uomo, ammesso al regime di semilibertà dal gennaio 2022, si vedeva revocare tale misura da un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino nell’aprile 2023. La decisione del Tribunale si basava su una serie di comportamenti ritenuti incompatibili con la prosecuzione del programma di reinserimento.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato i presupposti per la revoca, omettendo una motivazione adeguata a sostegno della propria decisione.
Il Ricorso e la Valutazione sulla Revoca Misura Alternativa
Il ricorso mirava a contestare la valutazione del Tribunale sulla non idoneità del condannato a proseguire nel programma trattamentale. La difesa sosteneva che i fatti posti a fondamento della revoca non fossero sufficientemente gravi da giustificare una misura così drastica. In sostanza, si chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda e di giudicare diversamente il comportamento del condannato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso “manifestamente inammissibile”. Gli Ermellini hanno chiarito, ancora una volta, la natura e i confini del proprio giudizio. Il controllo della Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice precedente, ma deve limitarsi a verificare:
1. La corretta applicazione delle norme di legge.
2. La presenza di una motivazione logica, coerente e completa, priva di vizi evidenti.
Nel caso di specie, il ricorso non individuava specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento del Tribunale di Sorveglianza. Piuttosto, tentava di provocare una “nuova e non consentita valutazione nel merito”, cosa che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza fosse ben motivata e giuridicamente corretta. Le ragioni che hanno portato alla revoca misura alternativa erano state chiaramente esplicitate e considerate di notevole gravità. In particolare, il provvedimento impugnato aveva evidenziato tre elementi cruciali:
– L’omesso rientro in istituto: un episodio considerato grave e non di lieve entità, che rappresenta una violazione diretta e fondamentale delle regole della semilibertà.
– Il comportamento in ambito familiare: valutato negativamente, suggerendo difficoltà relazionali e un contesto non favorevole al percorso di recupero.
– Lo stile di vita incompatibile: il soggetto non aveva smesso di frequentare locali in orario notturno né di consumare alcolici.
Questi comportamenti, nel loro complesso, dimostravano in modo inequivocabile la sua “inidoneità rispetto alla prosecuzione dell’opera di trattamento rieducativo”. La decisione del Tribunale, quindi, non era né immotivata né illogica, ma fondata su elementi concreti e pertinenti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di esecuzione penale: le misure alternative sono basate su un patto di fiducia tra il condannato e lo Stato. La violazione di questo patto, attraverso comportamenti che dimostrano l’incapacità o la mancata volontà di aderire al percorso rieducativo, legittima pienamente la revoca del beneficio. Inoltre, la pronuncia conferma che il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare vizi di legittimità e non a ottenere una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito. Un ricorso che non si attiene a questi stretti binari è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando può essere revocata una misura alternativa come la semilibertà?
Può essere revocata quando il comportamento del condannato si rivela incompatibile con la prosecuzione del beneficio, dimostrando la sua inidoneità al percorso di trattamento rieducativo. Nel caso specifico, le violazioni includevano il mancato rientro in istituto, un comportamento negativo in famiglia e la frequentazione di locali notturni con consumo di alcol.
Quali sono i limiti di un ricorso in Cassazione contro la revoca di una misura alternativa?
Il ricorso in Cassazione non può chiedere un nuovo esame dei fatti o del comportamento del condannato. Il suo scopo è limitato alla verifica di eventuali violazioni di legge o di vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione nel merito è considerato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48179 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48179 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 18/04/2023, il Tribunale di sorveglianza di Torino disponeva la revoca della misura alternativa della semilibertà, che NOME COGNOME scontava dal 26/01/2022. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il condannato, a mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza de presupposti legittimanti la revoca della misura, che sarebbero stati considerati dal Tribunale di sorveglianza di Torino in modo errato, con riferimento alla valutazione di non idoneità del condannato rispetto al programma trattamentale, deducendo anche omessa motivazione.
Il ricorso è manifestamente inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanz disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requis minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi, da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Attenendosi a tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa. L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti adottando un apparato motivazionale congruo e privo di qualsivoglia erronea applicazione della legge penale e processuale. Risulta richiamato, in particolare, l’episodio dell’omesso rientro in istituto del soggetto secondo il programma di trattamento, posto a fondamento della impugnata revoca, episodio da considerarsi né lieve, né di scarsa gravità. Il provvedimento ha poi evidenziato la valenza negativa, da riconnettere al comportamento serbato dal soggetto in ambito familiare; infine, trattasi di persona che non ha smesso di frequentare locali in tempo notturno, né di consumare alcolici, così dimostrando la sua inidoneità, rispetto alla prosecuzione dell’opera di trattamento rieducativo.
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023.