Revoca Misura Alternativa: L’Inammissibilità del Ricorso per Vizi di Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 45939/2024, offre importanti chiarimenti sui presupposti per la revoca misura alternativa e sui limiti del ricorso in sede di legittimità. La vicenda riguarda un condannato che, dopo aver ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, si è visto revocare il beneficio a causa di una condotta ritenuta incompatibile con il percorso di reinserimento. L’analisi della Suprema Corte mette in luce principi consolidati in materia di esecuzione penale.
I Fatti del Caso: Dalla Prova alla Revoca
Il caso ha origine da un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che ha ratificato la sospensione cautelativa dell’affidamento in prova concesso a un soggetto e, contestualmente, ne ha disposto la revoca con efficacia ex tunc. La decisione del Tribunale era scaturita da un comportamento del condannato, valutato come minatorio e contrario agli obiettivi del programma di rieducazione.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione tramite il suo difensore, articolando tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su tre argomenti principali, volti a scardinare la legittimità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.
Primo Motivo: La Scadenza del Termine di 30 Giorni
In primo luogo, è stata lamentata la violazione dell’art. 51 della Legge n. 354/75 (Ordinamento Penitenziario). Secondo la difesa, la ratifica della sospensione della misura alternativa sarebbe avvenuta oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui il condannato era stato riportato in carcere, un ritardo che, a suo avviso, avrebbe viziato il provvedimento.
Secondo e Terzo Motivo: Illogicità della Motivazione e Revoca ex tunc
Il secondo motivo criticava l’illogicità della motivazione con cui il Tribunale aveva ritenuto la condotta del soggetto penalmente rilevante e incompatibile con la misura alternativa. Infine, il terzo motivo contestava specificamente la revoca con efficacia ex tunc, ovvero retroattiva, ritenendola ingiustificata.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché la revoca misura alternativa è stata confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, respingendo tutte le censure mosse dal ricorrente con argomentazioni precise.
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: il mancato rispetto del termine di trenta giorni per la decisione sulla revoca non comporta l’invalidità del provvedimento finale. Tale termine ha effetto solo sulla misura cautelare della sospensione, che perde efficacia, ma non impedisce al Tribunale di Sorveglianza di deliberare validamente sulla revoca definitiva. Non esistono, infatti, sanzioni processuali che rendano nulla la revoca tardiva.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Suprema Corte ha sottolineato la sua natura di censura di merito. Il Tribunale di Sorveglianza aveva ampiamente e adeguatamente motivato le ragioni per cui la condotta minatoria del condannato era incompatibile con il progetto di reinserimento. Le critiche del ricorrente si risolvevano in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito se la motivazione di quest’ultimo è logica e completa.
Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la decisione di applicare l’effetto retroattivo (ex tunc) alla revoca fosse stata motivata in modo adeguato, senza presentare carenze, illogicità o contraddizioni evidenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma due importanti principi in materia di esecuzione penale. In primo luogo, consolida l’idea che i termini procedurali, se non espressamente sanzionati con la nullità, possono non avere un effetto invalidante sulla decisione finale. In secondo luogo, ribadisce la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. La revoca misura alternativa basata su una condotta negativa del condannato, se ben motivata dal Tribunale di Sorveglianza, è difficilmente contestabile in Cassazione attraverso censure che mirano a una rivalutazione del comportamento stesso.
Il superamento del termine di 30 giorni per la decisione del Tribunale di Sorveglianza rende illegittima la revoca della misura alternativa?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la mancata osservanza di tale termine comporta unicamente la perdita di efficacia del precedente provvedimento di sospensione della misura, ma non invalida la successiva e definitiva decisione di revoca.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del comportamento del condannato fatta dal Tribunale di Sorveglianza?
No, se la valutazione del Tribunale è adeguatamente motivata. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito i fatti e le valutazioni operate dal giudice precedente. Il suo controllo è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione, non alla sua sostanza.
Cosa consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro (3000 euro) in favore della cassa delle ammende, dato che il ricorso è stato ritenuto palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45939 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45939 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORRECUSO il 27/07/1966
avverso il decreto del 12/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 12 giugno 2024 ratificava il provvedimento di sospensione cautelativa della misura dell’affidamento in prova concesso a NOME COGNOME e disposto dal Magistrato di sorveglianza di Avellino e correlativamente revocava ex tunc detta misura.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore, esponendo tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo rilevava la violazione dell’art. 51 L 354/75, poiché il provvedimento di ratifica della sospensione dell’affidamento in prova sarebbe intervenuto oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui NOME venne ritradotto in carcere.
2.2 Con il secondo motivo lamentava l’illogicità della motivazione laddove riteneva che nel comportamento del condannato potessero rinvenirsi gli estremi di una condotta penalmente rilevante
2.3 Con il terzo motivo lamenta la revoca della misura con efficacia ex tunc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, posto che, come da costante insegnamento di questa Corte, la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l’adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa (nella specie, dell’affidamento in prova al servizio sociale), comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali. (Sez. 7 -, Ord n. 16600 del 12/11/2020 Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010 Rv. 248986 – 01)
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile; nel provvedimento impugnato il Tribunale ha dato ampio risalto alla ragione per cui ha ritenuto che la condotta evidentemente minatoria del condannato fosse incompatibile con il progetto di reinserimento che informa la concessione della misura alternativa alla detenzione; le osservazioni critiche del ricorrente attengono alla valutazione di fatto operata dal Tribunale che, in quanto adeguatamente motivata, non può essere oggetto di rivalutazione da parte di questa Corte.
1.3 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la decisione di revocare ex tunc la misura è stata adeguatamente motivata nell’impugnata decisione e,
pertanto, nessuna carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione è evincibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024