Revoca Misura Alternativa: Nuovi Reati e Fallimento del Percorso Rieducativo
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta un’importante opportunità di reinserimento per chi ha commesso un reato. Tuttavia, questa fiducia può essere revocata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la revoca della misura alternativa, sottolineando come la commissione di nuovi reati durante il periodo di prova sia un indicatore inequivocabile del fallimento del percorso rieducativo.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale con un’ordinanza del 2013. Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava che la pena non era stata validamente espiata, disponendo la revoca del beneficio. La decisione era motivata dalla commissione, durante il periodo di prova, di ulteriori reati (nello specifico, abusi edilizi), per i quali era intervenuta una condanna irrevocabile.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’interessato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. La difesa sosteneva che il Tribunale avesse adottato un approccio eccessivamente formalistico, senza svolgere un’adeguata istruttoria. Secondo il ricorrente, un’indagine più approfondita avrebbe dimostrato che i reati di abuso edilizio risalivano a un’epoca precedente alla concessione della misura alternativa, sebbene accertati solo nel 2013. Inoltre, si lamentava il fatto che il Tribunale avesse revocato l’intera misura anziché disporre una revoca solo parziale.
Revoca Misura Alternativa: La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno stabilito che il ricorso mirava a una nuova e non consentita valutazione dei fatti, prerogativa esclusiva dei giudici di merito. Il Tribunale di Sorveglianza, secondo la Corte, aveva agito correttamente.
Il Fallimento dell’Esperimento Riabilitativo
Il punto focale della decisione risiede nel concetto di “fallimento dell’esperimento riabilitativo”. La Cassazione ha evidenziato che la commissione di ulteriori reati, per i quali è sopraggiunta una condanna irrevocabile durante l’esecuzione della misura, è di per sé un elemento sintomatico. Questo comportamento dimostra che le finalità rieducative della misura alternativa non sono state raggiunte, rendendo di fatto l’esperimento fallito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte Suprema è chiara e lineare. Le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza sono state giudicate congrue e prive di vizi giuridici. La Cassazione ha ribadito che, di fronte a una condanna irrevocabile per fatti commessi nel corso dell’affidamento in prova, il giudice non è tenuto a complesse ricostruzioni cronologiche. La nuova condotta criminale è di per sé incompatibile con il percorso di risocializzazione che la misura alternativa presuppone. Il tentativo del ricorrente di confutare queste conclusioni, invocando una diversa valutazione degli elementi fattuali, si è scontrato con i limiti del giudizio di legittimità, che non può riesaminare il merito della vicenda. L’inammissibilità del ricorso, pertanto, è stata la conseguenza logica di una valutazione corretta e ben motivata da parte del giudice di sorveglianza.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale nell’esecuzione penale: le misure alternative sono basate su un patto di fiducia tra lo Stato e il condannato. La violazione di questo patto, attraverso la commissione di nuovi reati, porta inevitabilmente alla revoca della misura alternativa. La decisione sottolinea che l’elemento decisivo è la dimostrazione oggettiva, tramite una condanna passata in giudicato, dell’incapacità del soggetto di rispettare le regole e di proseguire nel cammino rieducativo. Per i condannati, ciò significa che qualsiasi comportamento illecito durante il periodo di prova mette a serio rischio il beneficio concesso, con la concreta possibilità di dover scontare la pena residua in regime detentivo.
La commissione di un nuovo reato durante l’affidamento in prova comporta sempre la revoca della misura?
Sì, secondo questa ordinanza, l’intervento di una condanna irrevocabile per un reato commesso durante il periodo di prova è considerato sintomatico del fallimento del percorso rieducativo e giustifica la revoca della misura.
È rilevante dimostrare che il reato, sebbene accertato durante la misura, sia stato materialmente commesso prima della sua concessione?
No, la Corte ha ritenuto inammissibile questa argomentazione. Ciò che rileva è la condanna irrevocabile intervenuta durante il periodo di esecuzione della misura, in quanto dimostra l’incompatibilità del soggetto con il percorso di reinserimento.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 21 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava non validamente espiata nei confronti di NOME COGNOME la pena inflitta con sentenza corte appello Napoli irr. il 17/06/2011, in relazione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale disposta con ordinanza del 02/05/2013, i reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380 de 2001 e 639 bis cod. pen., e
Propone ricorso l’interessato, per mezzo del difensore, deducendo, come unico motivo la violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, 127 proc. pen. e 47 ord. pen. Il Tribunale si è affidato ad un criterio formalistico senza opera una doverosa istruttoria sulla natura e sui tempo del reato commesso in costanza di misura alternativa; detta istruttoria avrebbe consentito di verificare che l’abuso edilizio e gli reati collegati accertati nel 2013, risalivano in realtà ad epoca addirittura anteriore concessione della misura alternativa; si duole poi il ricorrente che il Tribunale abbia revocato l’intera misura senza operare una revoca parziale.
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questa sede e comunque manifestamente infondati.
Il ricorso tende GLYPH a provocare una nuova e non consentita valutazione di merito; il Tribunale di sorveglianza ha, invero, correttamente valutato gli elementi risultanti agli at con una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici, evidenziando in particolare che che la commissione di ulteriori reati per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, verificat nel corso della misura alternativa di cui ha beneficiato, doveva ritenersi sintomatico di non raggiunte finalità rieducative della misura concessa, determinando il fallimento dell’esperimento riabilitativo.
A fronte di dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, è evidente che il ricorso nell’interesse di COGNOME, che si limita a confutarle nei termini d sopra, invocando una diversa valutazione di elementi fattuali, appare inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consig,liere stensore