Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15126 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15126 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
L’art. 47 undicesimo comma della L. 354/75 stabilisce che l’affidamento in prova Ł revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
La giurisprudenza di legittimità ha poi definito l’estensione della finestra temporale di rilevanza delle condotte da valutare, affermando che in tema di misure alternative alla detenzione (nella specie, detenzione domiciliare), il comportamento che ne giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura, rilevando a tal fine esclusivamente la sua natura negativa ai fini della permanenza della misura premiale, ben potendo tale circostanza essere sconosciuta dal tribunale di sorveglianza al momento della concessione della misura e pertanto non valutabile. (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276394 – 01)
Come ritenuto nel ricorso, non c’Ł alcuna norma che riconnetta al mancato rispetto di un termine imposto da un’autorità straniera la sanzione processuale dell’inefficacia dell’ordinanza concessiva della misura e, conseguentemente, la decisione assunta nell’impugnato provvedimento si pone in contrasto con il principio di tassatività, estendendo per analogia in malam partem la revoca della misura alternativa ad una situazione non prevista normativamente, nØ assimilabile a quelle cui l’ordinamento riconnette tale conseguenza.
Non si tratta, infatti, di un comportamento del condannato che evidenzia la mancata adesione al programma di risocializzazione e, dunque che sia incompatibile con la prosecuzione della prova, ma si tratta della mancata allegazione documentale da parte di soggetto differente dal condannato, pertanto la decisione del Tribunale di Sorveglianza si rivela ulteriormente gravatoria e ingiusta per quest’ultimo, posto che egli era già stato autorizzato ad eseguire la misura alternativa in uno stato estero.
Oltretutto, nemmeno dal tenore della comunicazione dell’autorità straniera, che indicava un termine per la produzione dei documenti, Ł ricavabile alcuna perentorietà del termine medesimo, cui non viene ricollegata alcuna sanzione, ma la mera eventuale possibilità che la richiesta venga rigettata.
Nemmeno le disposizioni del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38 adottato per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, che disciplinano il procedimento che consente il trasferimento in uno stato estero della
esecuzione della misura, demandando alle autorità di quello stato la vigilanza sulla relativa esecuzione, ricollegano ad una omessa produzione documentale tale conseguenza; avrebbe dovuto essere, al piø, lo stato estero ad esprimersi circa l’incidenza della omessa produzione ed eventualmente, laddove non fosse pervenuta tempestivamente l’integrazione documentale, il medesimo stato si sarebbe potuto esprimere circa la concedibilità di un nuovo termine e su tale aspetto l’autorità italiana avrebbe poi potuto/dovuto interloquire.
2. L’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio a Tribunale d Sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di Ancona.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME