Revoca Misura Alternativa: Quando la Mancanza di un Documento Rende Inammissibile il Ricorso
La gestione delle misure alternative alla detenzione rappresenta un campo complesso del diritto penitenziario. Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto procedurale cruciale: l’onere della prova in caso di revoca misura alternativa e la successiva richiesta di un nuovo beneficio. Anche quando la legge è dalla parte del condannato, un vizio formale, come la mancata allegazione di un documento, può essere fatale per l’esito del ricorso.
I Fatti del Caso
Un condannato si è visto revocare una misura alternativa alla detenzione. Successivamente, ha presentato una nuova istanza per accedere a un’altra misura, ritenendo di averne i requisiti, tra cui un residuo di pena inferiore ai due anni. Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, ha dichiarato la sua domanda inammissibile.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo un’erronea applicazione della legge. La sua difesa si basava su un punto fondamentale: la precedente misura revocata era un affidamento in prova ‘terapeutico’ ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. 309/90. Questa specificità, secondo un orientamento consolidato, è decisiva per superare il divieto temporaneo di riproporre istanze simili.
La Questione Giuridica: Revoca Misura Alternativa e il Divieto Temporaneo
Il cuore della questione risiede nell’articolo 58-quater dell’ordinamento penitenziario. Questa norma stabilisce che, in caso di revoca di una misura alternativa, il condannato non può presentare una nuova domanda per un periodo di tre anni. Si tratta di un ‘effetto ostativo’ che mira a sanzionare il comportamento del soggetto che non ha rispettato le condizioni del beneficio concesso.
Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che questo divieto non si applica indiscriminatamente. In particolare, la revoca misura alternativa di tipo ‘terapeutico’ (art. 94 d.P.R. 309/90) non fa scattare il divieto triennale. La ratio è che la finalità di questa misura è la cura e la riabilitazione dalla tossicodipendenza, un percorso che può avere delle ricadute non necessariamente indicative di una generale inaffidabilità del soggetto.
Nel caso di specie, quindi, il ricorrente aveva astrattamente ragione: se la misura revocata era effettivamente quella terapeutica, la sua nuova domanda avrebbe dovuto essere valutata nel merito e non dichiarata inammissibile.
La Decisione della Corte: il Principio di Autosufficienza
Nonostante la correttezza dell’impostazione giuridica, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in un’interpretazione differente della legge, ma in un vizio procedurale insormontabile: la carenza di ‘autosufficienza’ del ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, sebbene sia vero che la revoca dell’affidamento terapeutico non abbia effetto ostativo, la difesa non ha allegato al ricorso alcun provvedimento giudiziario che comprovasse la natura della misura precedentemente revocata. In altre parole, il ricorrente ha affermato un fatto (la natura ‘terapeutica’ della misura), ma non ha fornito al giudice di legittimità lo strumento per verificarlo.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che l’atto di impugnazione contenga tutti gli elementi necessari a consentire alla Corte di decidere, senza dover compiere ricerche o consultare altri atti del fascicolo. La Corte non può ‘andare a cercare’ la prova che il ricorrente avrebbe dovuto fornire. L’onere di dimostrare la fondatezza delle proprie doglianze grava interamente su chi impugna il provvedimento. Poiché tale onere non è stato soddisfatto, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La sentenza offre una lezione fondamentale di pratica processuale. La fondatezza di un’argomentazione nel merito non è sufficiente a garantire il successo di un ricorso se non è supportata da un’adeguata e completa documentazione. Per avvocati e assistiti, ciò significa che ogni affermazione cruciale, specialmente se riguarda la natura di un precedente provvedimento, deve essere provata documentalmente allegando l’atto pertinente. In mancanza, anche la migliore delle ragioni giuridiche è destinata a infrangersi contro il muro invalicabile dell’inammissibilità per carenza di autosufficienza. Il condannato, oltre a vedere respinta la sua richiesta, è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La revoca di un affidamento in prova terapeutico impedisce di chiedere un’altra misura alternativa?
No, la sentenza chiarisce, richiamando un precedente, che la revoca dell’affidamento in prova terapeutico (art. 94 dPR 309/90) non determina l’effetto ostativo temporaneo previsto dall’art. 58 quater dell’ordinamento penitenziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile se il ricorrente aveva ragione sul punto di diritto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di ‘autosufficienza’. La difesa non ha allegato alcun provvedimento giudiziario che dimostrasse la specifica tipologia di misura alternativa revocata, impedendo alla Corte di Cassazione di verificare la fondatezza dell’argomentazione.
Cosa significa ‘autosufficienza del ricorso’ in questo contesto?
Significa che chi presenta un ricorso ha l’onere di fornire alla Corte tutti gli elementi e i documenti necessari per valutare la fondatezza delle proprie ragioni, senza che il giudice debba ricercarli autonomamente negli atti del procedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29590 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29590 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1989/2025
CC – 06/06/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso il decreto del 10/03/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Milano vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge XXXXXXXXXXXXXX. Si deduce erronea applicazione di legge.
In premessa si evidenzia che il 6 maggio del 2024 vi Ł stata – effettivamente – una revoca di precedente misura alternativa. Ciò posto si evidenzia che a seguito di concessione di liberazione anticipata la pena da espiare era inferiore a due anni al momento della domanda.
Inoltre si evidenzia che la precedente misura oggetto di revoca era rappresentata da un affidamento in prova «terapeutico» ai sensi dell’art.94 del dPR n.309/’90 e pertanto la domanda di nuova misura alternativa non era da dichiararsi inammissibile ma andava valutata nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, in rapporto alla doglianza introdotta in riferimento alla esistenza o meno del divieto – assorbente – ex art. 58 quater ord.pen. .
Ed invero se da un lato Ł esatto sostenere che la revoca dell’affidamento in prova terapeutico (di cui all’art. 94 del dPR n.309/’90) non determina l’effetto ostativo temporaneo di cui all’art.58 quater ord.pen. ( v. Sez. I n. 24425 del 26.03.2023, tv 284634) Ł altrettanto vero che la difesa non allega alcun provvedimento giudiziario da cui rilevare la tipologìa di misura alternativa oggetto di revoca, nØ dagli atti si desume la fondatezza della
prospettazione della parte privata.
Non essendovi allegazione a sostegno, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 06/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME