Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21928 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
In nome del Popolo Italiano
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CALTAGIRONE il 31/10/1990
avverso l’ordinanza del 22/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 aprile 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di 4 anni di reclusione. Con lo stesso provvedimento il Collegio etneo aveva disposto l’ammissione del detenuto al regime della semilibertà, quale misura piø contenitiva e maggiormente idonea a fronteggiare la residua pericolosità sociale del condannato, desunta dalla gravità del reato oggetto della condanna, dai precedenti penali specifici, oltre che dai carichi pendenti.
1.1. Con sentenza in data 2 luglio 2024, la Prima Sezione penale di Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando la mancata valutazione di taluni elementi favorevoli emergenti dagli atti prodotti dalla difesa, quali: la risalenza nel tempo delle condotte delittuose accertate (fino al 2018) o in corso di accertamento (fino al 2014), l’astensione del condannato da attività illecite per un lungo periodo, il suo allontanamento dal luogo ove in passato aveva delinquito, il rigetto, in epoca successiva all’avviso orale, della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per il difetto del requisito dell’attualità della pericolosità sociale.
1.2. Con ordinanza in data 22 gennaio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Catania, in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposto nell’interesse di COGNOME, rilevando che, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 11 giugno 2024, egli era incorso nella revoca della semilibertà, sicchØ ai sensi dell’art. 58quater , commi 2 e 3, Ord. pen., doveva ritenersi precluso l’accesso ad ulteriori benefici per la durata di 3 anni decorrenti dal provvedimento di revoca.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 623, comma 1, lett. a ), cod. proc. pen. e 58quater , commi 2 e 3, Ord. pen., nonchØ la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che a seguito dell’annullamento dell’ordinanza che concedeva la semilibertà sia stato travolto anche il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Venezia che l’aveva revocata, vertendosi in una ipotesi di nullità derivata, posto che l’ordinanza concessiva avrebbe costituito la premessa logica e giuridica di quella successiva.
Inoltre, l’applicazione dell’art. 58quater , comma 2, Ord. pen. sarebbe stata erronea, posto che il divieto di concessione di misure alternative sarebbe operante soltanto nei casi in cui la revoca sia stata disposta per il comportamento colpevole dell’agente e non anche nel caso di superamento dei limiti di pena stabiliti dalla legge per il tipo di misura alternativa in applicazione.
In data 9 aprile 2025 Ł pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale Ł stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso Ł infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che successivamente alla concessione di una misura alternativa possono verificarsi due situazioni tipiche in cui il beneficio venga meno. La prima, contemplata dall’art. 51bis Ord. pen., riguarda il caso in cui sopraggiunga un nuovo titolo esecutivo a una pena detentiva che, cumulata a quella in esecuzione, superi i limiti di concedibilità della misura, comportando tale evenienza la dichiarazione di cessazione della misura da parte del magistrato di sorveglianza. La seconda, disciplinata dall’art. 51ter Ord. pen., concerne, invece, il caso in cui il soggetto abbia tenuto un comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura, tale da determinarne la revoca. E nel caso particolare della semilibertà, la revoca può essere disposta, ai sensi dell’art. 51, primo comma, Ord. pen., «quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento».
Orbene, soltanto in questa seconda ipotesi, ovvero nei casi di revoca ‘colpevole’ della misura alternativa, si applica al soggetto che sia incorso nella revoca della misura il regime delle preclusioni posto dall’art. 58quater , commi 2 e 3, Ord. pen., a mente dei quali egli non può essere ammesso ad altri benefici per il periodo di 3 anni decorrenti dal provvedimento di revoca.
La Difesa del condannato ha dedotto, sotto un primo profilo, che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la revoca della semilibertà in quanto la misura sarebbe stata caducata dalla pronuncia rescindente, sicchØ la revoca non avrebbe potuto intervenire rispetto a una misura ormai inesistente.
Tale assunto Ł, però, manifestamente infondato, dal momento che, come si ricava dalla piana lettura del testo del provvedimento de quo , la sentenza di annullamento aveva inciso unicamente sulla statuizione relativa al rigetto dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e non anche su quella concernente l’applicazione della semilibertà, la quale aveva avuto regolare corso.
Sotto altro profilo, il ricorso deduce che la revoca della semilibertà non avrebbe dovuto determinare l’effetto preclusivo previsto dall’art. 58quater , commi 2 e 3, Ord. pen., che opererebbe unicamente nel caso di revoca per fatto colpevole del semilibero e non anche nel caso in cui la revoca sia conseguita al sopraggiungere di un nuovo titolo esecutivo.
Osserva, nondimeno, il Collegio che l’assunto difensivo, pur astrattamente corretto, muove da una premessa che non soltanto non Ł stata asseverata dalle allegazioni difensive imposte dal principio di autosufficienza (non avendo il ricorso prodotto il provvedimento di revoca), ma che Ł finanche smentita dal contenuto del fascicolo processuale, da cui si evince che la revoca era stata determinata dalle condotte di violazione delle prescrizioni in cui COGNOME era incorso e che, pertanto, essa era riconducibile al fatto che il semilibero non si era palesato «idoneo al trattamento». Ciò che, in conclusione, impone di riconoscere la corretta applicazione dell’art. 58quater , commi 2 e 3, Ord. pen. da parte del Tribunale di sorveglianza e, pertanto, l’infondatezza delle deduzioni difensive sul punto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 9 maggio 2025
Il Presidente NOME COGNOME