Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30265 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30265 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 27/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Brescia vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha ratificato- nei confronti di COGNOME NOME – la revoca degli arresti domiciliari ‘esecutivi’ che era stata disposta dal Magistrato di Sorveglianza il 14 marzo 2025, al contempo dichiarando inammissibili le domande di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare.
COGNOME NOME NOME Ł in esecuzione pena (pari ad anni nove di reclusione, di cui sei anni calcolati in residuo pena ad aprile 2024) per piø delitti di violenza sessuale (nonchØ lesioni personali e sequestro di persona) commessi tra il 2019 e il 2021 in Milano.
La decisione di cui si discute Ł stata emessa in pendenza di una richiesta di rinvio facoltativo della esecuzione della pena per motivi di salute (con udienza fissata al 10 giugno 2025) e riguarda violazioni del regime degli arresti domiciliari cui il Di COGNOME era rimasto sottoposto ai sensi dell’art.656 comma 10 cod. proc. pen., in ragione di un provvedimento emesso già in data 5 aprile 2024 in sede di emissione dell’ordine di esecuzione.
Dal provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia si apprende che: a) durante la sottoposizione agli arresti domiciliari esecutivi presso la Comunità Terapeutica ‘Crest La Perla’ il Di COGNOME ha commesso svariate violazioni delle prescrizioni a lui imposte, segnalate dalla struttura di ricovero. Vengono segnalati anche comportamenti minatori verso la struttura, con carenza di collaborazione alla somministrazione della terapia; b) piø volte, in occasione degli spostamenti in Milano per gli incontri programmati con il figlio ha riferito di non aver fatto il percorso piø breve ed Ł rientrato con sensibile ritardo.
In sostanza la struttura ha segnalato la «fortemente minata fiducia» con difficoltà alla prosecuzione del trattamento di riabilitazione psichiatrica in atto.
Nel motivare la conferma del provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza,
– Relatore –
Sent. n. sez. 2244/2025
il Tribunale rileva che le condotte tenute dal COGNOME sono di obiettiva gravità (specie il ritardo nei rientri dalle visite al figlio) e denotano una complessiva assenza di revisione critica. Si evidenzia che se Ł vero che la Comunità Terapeutica ha espresso, nella parte finale, una possibilità di prosecuzione del trattamento con diverse modalità (ad es. uscite in gruppo con presenza di operatori) ciò deriva piø che altro dall’obbligo di cura; l’unica nota positiva sarebbe la maggiore partecipazione che si Ł segnalata nell’ultimo periodo ad alcune attività riabilitative.
Quanto al rischio di gesti autolesionistici in regime detentivo, il Tribunale cita una nota dell’ufficio sanitario della casa circondariale in cui si attesta un «rischio suicidiario basso, in assenza di alterazioni emotivo-comportamentali osservabili». Si rappresenta inoltre che per l’udienza del 10 giugno 2025 (di discussione del differimento pena) Ł previsto il deposito di relazioni peritali e consulenze di parte.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME Antonio. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione, con particolare riferimento alla omessa valutazione della perizia già in atti a firma del dott. COGNOME.
Secondo la difesa la decisione del Tribunale di Sorveglianza Ł inficiata dalla omessa considerazione dei contenuti della perizia redatta dal dott. COGNOME già in atti a far data dal 11 ottobre 2024 – ed in ogni caso depositata con una memoria anche in sede di trattazione del presente procedimento, in una con la consulenza di parte del dott. COGNOME, perizia che Ł stata posta alla base della prosecuzione del trattamento terapeutico in regime di arresti domiciliari, stante l’accertata incompatibilità tra le patologìe psichiche in atto e la carcerazione.
In particolare viene evidenziato che : a) in detta perizia si descrive la particolare condizione psichica del Di COGNOME e si afferma che la carcerazione comporterebbe sofferenze peculiari, contrarie al senso di umanità; b) a fronte di tale primo accertamento il TdS di Brescia ha formulato, nel procedimento parallelo di differimento della esecuzione pena, due ulteriori quesiti al perito ed il rinvio all’udienza del 10 giugno 2025 Ł stato disposto per l’integrazione della perizia e non per il deposito dell’atto peritale; c) che gli arresti domiciliari, in ogni caso, erano stati disposti dal GIP in sede di cognizione proprio in ragione degli accertamenti relativi al grado della patologìa psichica di cui Ł portatore il Di COGNOME.
Ciò posto viene evidenziato che senza una adeguata considerazione degli elaborati tecnici e della storia clinica del COGNOME (ivi compresa la cartella clinica del periodo detentivo, ove si menziona un tentativo di impiccagione del 28 settembre 2021) il Tribunale non avrebbe potuto provvedere alla conferma della revoca degli arresti domiciliari esecutivi, proprio in virtø della necessità di realizzare un adeguato bilanciamento tra i diversi profili coinvolti (tutela della salute da un lato e pericolosità sociale dall’altro).
NØ tale apprezzamento potrebbe dirsi operato mediante il riferimento alla ‘scarna relazione sanitaria’ proveniente dalla struttura detentiva di nuovo ingresso, proprio perchØ le affermazioni contenute in detta relazione non vengono confrontate con l’intera documentazione sanitaria in atti e con la perizia del dott. COGNOME.
Dunque pure a fronte di una motivazione che espone i contenuti della relazione comportamentale proveniente dalla struttura di ricovero, vi sarebbe una grave incompletezza argomentativa, essendo stato esaminato solo in modo apparente il profilo del ‘rischio per la salute’ correlato al ripristino della condizione detentiva. Viene citata giurisprudenza di legittimità sul tema.
4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento all’apprezzamento delle condotte tenute dal COGNOME durante la sottoposizione agli arresti domiciliari esecutivi.
Secondo la difesa anche sotto tale profilo non vi Ł stata adeguata considerazione della possibile incidenza sulle condotte anomale (peraltro riferite dallo stesso COGNOME) delle patologìe psichiatriche di cui Ł portatore il ricorrente. Le violazioni del percorso non sono nemmeno state oggetto di verifica in fatto.
In particolare le condotte verbali dal sapore minatorio verso gli operatori della struttura secondo la difesa altro non sono che la proiezione esterna del disturbo di personalità narcisistico che Ł stato diagnosticato al ricorrente. Dunque non poteva essere argomentata una connotazione di siffatte condotte in termini di ‘gravità’ senza tener conto di tale profilo.
Ancora, si osserva che la pretesa assenza di revisione critica Ł un dato smentito dal contenuto della ordinanza emessa dal GIP in data 16 febbraio 2022, con cui Ł stato avviato il percorso terapeutico domiciliare, basato anche su una progressiva presa di coscienza della estrema gravità delle condotte compiute.
Va dato atto del deposito in data 16 giugno 2025 di memoria difensiva con allegati, in ragione della necessaria rappresentazione degli atti e documenti indicati nell’atto di ricorso. Si rappresenta con tale atto che nel corso della udienza del 10 giugno 2025 il perito dott. COGNOME ha risposto ai due ulteriori quesiti che erano stati formulati dal TdS . Secondo la difesa le risposte fornite confermano il giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al primo ed assorbente motivo, per le ragioni che seguono.
2. Va premesso che nella elaborazione interpretativa di questa Corte di legittimità Ł stato piø volte affermato che il Magistrato di Sorveglianza (con posteriore ratifica del Tribunale di Sorveglianza) Ł titolare del potere di revoca degli arresti domiciliari esecutivi in presenza di significative violazioni delle prescrizioni imposte. In tale contesto procedimentale la decisione che il Tribunale di Sorveglianza Ł chiamato ad adottare ai sensi dell’art. 51ter ord. pen. non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, nØ nella conferma o revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l’ammissione del condannato alla stessa – in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica – anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il tribunale Ł chiamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura ( così Sez. I n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 278183 – 01).
Dunque la valutazione che il Tribunale Ł chiamato a realizzare deve tener conto da un lato della tipologìa ed entità della violazione commessa, dall’altro delle ragioni per cui il condannato si trova a beneficiare degli arresti domiciliari esecutivi, in un quadro di ragionevole contemperamento di esigenze tra loro confliggenti ed in attesa della decisione sulla misura alternativa.
Va inoltre richiamato un altro essenziale principio di diritto, piø volte affermato da questa Corte di legittimità e condiviso dal Collegio, secondo cui in sede di apprezzamento dei possibili motivi di revoca di una misura alternativa disposta per motivi sanitari occorre un
nuovo e specifico apprezzamento delle condizioni di salute, in rapporto alla salvaguardia del principio di umanità della detenzione che si va, in tal modo, a ripristinare (v. da ultimo Sez. I n. 22253 del 17.04.2024, rv 286904).
Sotto tali profili, la decisione impugnata Ł effettivamente carente ed incompleta, posto che non si fa menzione della complessa storia clinica del COGNOME, delle ragioni che hanno determinato l’applicazione degli arresti domiciliari già in sede di cognizione e dei contenuti della recente perizia già in atti (e comunque allegata dalla difesa anche nell’ambito del procedimento di revoca).
Si tratta di carenze argomentative insanabili, atteso che effettivamente il Tribunale di Sorveglianza inquadra il tema delle trasgressioni – di certo rilevante e su cui le doglianze difensive non meritano accoglimento essendo versate in fatto – ma non realizza la dovuta comparazione tra il significato e la portata delle violazioni ed il quadro patologico già accertato, in chiave di ‘sostenibilità’ del ripristino del trattamento detentivo inframurario.
Sotto tale profilo l’unico riferimento Ł rappresentato – nel testo della decisione – dalla citazione della comunicazione dell’area sanitaria della casa circondariale. Si tratta, tuttavia, di una nota che non esplicita un risultato di una osservazione prolungata e che esprime un esito derivante da una ‘fotografia’ di assenza, allo stato, di ‘alterazioni osservabili’, il che non può ritenersi considerazione adeguata in un caso che ha avuto complessità notevoli di classificazione e diagnosi e che – per tale ragione – avrebbe meritato una maggiore analisi delle potenziali conseguenze di un nuovo ingresso in carcere.
Come risulta dagli allegati prodotti dalla difesa l’incarico peritale al dott. COGNOME Ł stato conferito dal medesimo Tribunale di Sorveglianza di Brescia in data 11 giugno 2024 nell’ambito della procedura che potremmo definire ‘principale’, ossia quella tesa alla verifica della esistenza o meno delle condizioni per il differimento della pena correlato a motivi di salute.
La perizia risulta effettivamente depositata in data 11 ottobre 2024 e, per quanto rileva nella presente sede – sotto il profilo della incidenza della omessa valutazione di tale atto nel procedimento di revoca degli arresti domiciliari esecutivi – in tale elaborato, al di là della diagnosi di Disturbo post traumatico da stress, si compie riferimento a: a) assenza di strategia simulatoria da parte del periziando; b) esistenza di un rischio di nuova condotta anticonservativa della vita in ambiente carcerario; c) necessità di prosecuzione della terapia in ambiente sanitario protetto.
Dunque il riferimento finale dell’elaborato peritale alle «sofferenze peculiari» correlate alla carcerazione, con violazione del senso di umanità, va letto unitamente alla parte diagnostica e alla discussione psichiatrico-forense in tema di rischio concreto di comportamenti autolesivi.
Simile comparazione, come si Ł detto, Ł del tutto mancata nella parte argomentativa della decisione impugnata, il che determina l’annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 27/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME