Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44208 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44208 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOMMA LOMBARDO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava al condannato NOME COGNOME la misura dell’esecuzione della pena presso il domicilio e rigettava l’istanza di affidamento in prova nonché la detenzione domiciliare.
Con tale provvedimento, il Tribunale ha ritenuto corretta la decisione del Magistrato di sorveglianza di Varese il quale aveva sospeso la misura alternativa alla detenzione a seguito del verificarsi di un grave episodio riferito da NOME COGNOME il quale ha sporto nei confronti del COGNOME una denuncia querela per lesioni personali. Ciò sarebbe avvenuto per un debito non pagato, che sollecitato inutilmente con più telefonate dal COGNOME, sarebbe stato oggetto di un’ulteriore richiesta effettuata di persona. Scrive il COGNOME nella sua denuncia querela – riportata nel testo del provvedimento impugnato-che, giunto in prossimità dell’abitazione del COGNOME, lo avrebbe incontrato all’esterno della stessa subendo insulti e percosse, quindi rientrato il COGNOME in un’abitazione diversa seppur vicina a quella ove era ristretto, ne sarebbe uscito armato di bastone con cui lo percuoteva ancora a una gamba, al costato e alla testa. Risulta, inoltre, allegata alla querela un certifica medico con prognosi di 12 giorni per “ematoma intramuscolare quadricipite”. Tale fatto è stato considerato come accertato, sulla base di detta querela, e ritenuto decisivo dal Tribunale di sorveglianza che, pertanto, a prescindere dalla successiva intervenuta remissione della querela, ha considerato come ciò denotasse un’indole aggressiva e la refrattarietà al rispetto delle regole da parte del condannato.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per assenza di riscontri sulla fondatezza della denuncia-querela, peraltro oggetto di rimessione senza che si fosse tenuto conto delle dichiarazioni rese in tale sede dal querelante.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l’incostituzionalità degli artt. 47 -ter, comma 6, e 51-ter, commi 1 e 2, I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) per violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost., poiché tali norme, consentendo la sospensione e la revoca della misura alternativa disposta senza effettivo, successivo, accertamento del fatto reato che ha dato luogo al provvedimento ablativo, non sarebbero conformi ai principi costituzionali affermati in detti articoli.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha motivato la revoca della già disposta misura alternativa alla detenzione sulla base dell’evasione denunciata da un creditore insoddisfatto del COGNOME il quale ha raccontato di essersi recato nei pressi della sua abitazione, dopo essere rimasto insoddisfatto delle comunicazioni telefoniche già intercorse, e lì avrebbe subito due aggressioni all’esterno dell’abitazione del COGNOME. Successivamente a detta denuncia, corredata da certificato medico e descrizione dei fatti già sopra riportati, il creditore insoddisfa e già aggredito dal COGNOME si è nuovamente presentato dai Carabinieri per rimettere la querela affermando di aver compiuto “un’azione avventata” e che avrebbero sbagliato entrambi, mostrandosi altresì dispiaciuto per la risalente conoscenza e frequentazione dei rispettivi nuclei familiari.
2.1. Sul punto va premesso che, come correttamente evidenziato in ricorso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.
A ciò deve aggiungersi che questa Corte ha già affermato che “in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non« essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa sulla base di una querela sporta nei confronti del detenuto per il reato di lesioni, ritenendo irrilevante la successiva remissione della stessa).” (Sez. 1, n. 30495 del 05/07/2011, Rv. 251478).
2.2. Ora, nel caso qui in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, sulla base della sopra riportata denuncia, di dover procedere alla revoca – non automatica – della misura alternativa in apparente coerenza con il sopra riportato principio di diritto.
COGNOMEa lettura della sentenza n. 30495 del 2011, ora citata, emerge però che in quel caso il Tribunale ha avuto modo di riscontrare il fatto valutando la trascrizione di un file audio relativo al momento dell’aggressione, così riscontrando l’inattendibilità della versione difensiva.
Diversamente, in questo caso il Tribunale ha ritenuto credibile la versione del querelante perché coerente con il certificato medico allegato, senza considerare affatto la versione del querelato (in ricorso si riferisce che in udienza sarebbe stata ricostruita diversamente ovvero come un’azione di legittima difesa da parte del
COGNOME che, sull’uscio di casa, avrebbe spintonato il debitore per impedirne l’accesso, così cagionandogli la documentata lesione facendolo cadere sulle scale).
2.3. Sul punto va ritenuto sussistente un vizio di motivazione, da considerarsi come mancante, in virtù della lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme che tenga in debito conto il diritto di difesa, la presunzione di innocenza e il giusto processo, come evidenziato nel secondo motivo di ricorso, anche considerato che il comma 9 dell’art. 47 -ter ord. pen. prevede la possibilità di non procedere alla revoca della misura alternativa alla detenzione anche nel caso di condanna – quindi di fatto accertato – se questo sia ritenuto di lieve entità.
COGNOMEe considerazioni sin qui espresse deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano il quale dovrà, impregiudicata la sua valutazione di merito, riesaminare l’istanza attenendosi ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente